Fisco e contabilità

Arconet: approvazione bilancio, politici sostituiti dal responsabile finanziario in caso di inerzia

Le novità in arrivo: tempi serrati, regola del silenzio-assenso e doppio passaggio consigliare per il bilancio di previsione

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Per facilitare il rispetto dei tempi di approvazione del bilancio di previsione, vista l'inefficacia delle sanzioni, si tenta la strada della modifica dei principi contabili, inserendo in essi una scansione precisa di tempi, ruoli e responsabilità di tecnici e politici. Le novità sul processo di bilancio degli enti locali sono state approvate dalla Commissione Arconet nella seduta del 10 maggio e saranno inserite nel principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011). La costruzione del bilancio deve essere avviata entro il 15 settembre di ciascun anno, con un doppio impulso. Il primo è in capo alla giunta, la quale deve approvare, con l'assistenza del Segretario e/o del Direttore Generale, in coerenza con il Dup (anche se non ancora approvato dal Consiglio), l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, da inviare ai responsabili dei servizi. Il secondo è in capo al responsabile del servizio finanziario, il quale - entro il medesimo termine - deve trasmettere ai responsabili dei servizi, il "bilancio tecnico", costituito dai prospetti delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, degli equilibri e almeno dagli allegati relativi al Fpv e al Fcde.

Anche in assenza degli atti di indirizzo, i responsabili dei servizi devono proporre le previsioni di bilancio, da inviare anche all'organo esecutivo, al Segretario comunale (e al Direttore generale). Se il bilancio tecnico è in squilibrio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all'organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale, chiedendo loro di individuare gli interventi atti a riequilibrare le previsioni. In assenza di risposte, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, di quelle ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.Entro il 5 ottobre, i responsabili dei servizi devono predisporre le previsioni di entrata e di spesa di competenza e partecipano alle previsioni di cassa. L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità. Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del Tuel e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio completa di allegati e trasmette alla giunta la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione.

Se nel corso di tali attività il responsabile finanziario riscontra squilibri richiede all'organo esecutivo indicazioni correttive e in assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, elabora comunque una proposta di bilancio di previsione in equilibrio motivando le scelte.Entro il 15 novembre di ogni anno, in attuazione dell'articolo 174 del Tuel, l'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale, predispone lo schema di bilancio di previsione e i relativi allegati e li presenta al Consiglio. Parallelamente il responsabile finanziario trasmette, immediatamente, il progetto di bilancio deliberato dalla giunta all'organo di revisione per il previsto parere, che dovrà essere reso non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti: il primo, relativo all'esame dello schema di bilancio completo del parere dell'organo di revisione, il secondo, dedicato all'approvazione dello stesso.

Sono disciplinati anche gli emendamenti, i tempi di presentazione e i pareri necessari.A chiusura, è previsto che il Consiglio approvi il bilancio di previsione e l'eventuale nota di aggiornamento al DUP entro il 31 dicembre di ciascun anno. I principi prevedono, poi, iter specifici per gli enti locali articolati in circoscrizioni o municipi, per quelli che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle Unioni di comuni e per quelli di piccole dimensioni (che all'avvio del processo hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, tecnico e entrate). Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio è adottato solo dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvarlo nei termini, per le motivazioni individuate dai decreti ministeriali di proroga. Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio sono riprogrammate nel rispetto del calendario fissato dai principi.

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