Fisco e contabilità

Arconet: più controlli sugli stanziamenti di cassa nei preventivi e dopo il riaccertamento

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Maggiore attenzione agli stanziamenti di cassa comunicati al tesoriere, sia con il bilancio di previsione sia dopo il riaccertamento ordinario. La doppia raccomandazione spunta dalle carte di lavoro della Commissione Arconet, sensibilizzata a trattare il tema dall'Abi, per dare voce alle criticità riscontrate dai tesorieri a quasi tre anni dall'avvio della riforma della contabilità.
La questione, ad elevato contenuto tecnico-contabile, è rivolta principalmente ai responsabili finanziari che si occupano di predisporre il bilancio di previsione e il riaccertamento ordinario dei residui, ai quali compete la verifica degli stanziamenti di cassa rispetto agli ordinativi già emessi. In particolare la problematica sorge nel caso in cui le previsioni di tesoreria iscritte nel bilancio di previsione deliberato dopo il 31 dicembre presentino un importo inferiore ai mandati eseguiti, oppure a seguito delle variazioni di cassa derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui.

Stanziamenti di cassa del bilancio di previsione
Il primo monito si riferisce ai bilanci di previsione che presentano un valore dei residui inferiore rispetto a quello riportato nell'apposito elenco trasmesso all'inizio dell'esercizio finanziario al tesoriere e sul quale sono già avvenuti dei pagamenti.
La problematica per gli enti nasce dalla circostanza che nel bilancio sono riportati i dati dei residui risalenti alla data di avvio dell'elaborazione dello schema, che spesso è molto antecedente rispetto a quella di elaborazione dell'elenco dei residui fornito al tesoriere per l'avvio del nuovo esercizio.
Il tesoriere, pur non essendo tenuto in esercizio provvisorio ad effettuare verifiche di congruenza rispetto ai dati bilancio, si trova nell'impossibilità di acquisire stanziamenti/valori del bilancio approvato inferiori agli ordinativi di pagamento già registrati, stante la disciplina dell'articolo 216 del Tuel. Secondo tale norma infatti, i mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui stessi risultanti in bilancio per ciascun programma.

Adeguamento cassa dopo il riaccertamento ordinario
La seconda raccomandazione riguarda la comunicazione al tesoriere delle variazioni degli stanziamenti di cassa da effettuare già a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, come previsto dal punto 11.10 del principio della competenza finanziaria potenziata. Non è vero, sottolinea infatti la Commissione, che le variazioni sugli stanziamenti di cassa devono essere effettate solo nel momento di approvazione del rendiconto secondo quanto disposto dall'articolo 227, comma 6-quater, del Tuel.
Il mancato adeguamento della cassa a fronte del riaccertamento ordinario non blocca l'operatività del tesoriere, ma produce lo scarto degli ordinativi di pagamento per quei capitoli dove la cassa risulta maggiore alla somma fra residuo più competenza. Il tesoriere, aveva infatti già chiarito la Faq 20, non è tenuto ad effettuare «verifiche di congruenza rispetto agli stanziamenti di bilancio». La banca è però tenuta a rifiutare gli ordinativi di pagamento riferiti agli stanziamenti che presentano «incongruenze» quali, ad esempio, stanziamenti di cassa superiori alla somma della competenza più residui. È lasciato al rapporto tra ente e tesoriere/cassiere, prosegue la Fap, la definizione dei tempi e delle modalità di segnalazione delle incongruenze.
La Commissione si riserva, infine, di effettuare ulteriori approfondimenti nel corso della seduta successiva circa la disciplina prevista dal Tuel per gli emendamenti allo schema di bilancio approvato in giunta del corso dell'approvazione da parte del consiglio.

Il bilancio consolidato
Nel corso della stessa seduta i lavori sono poi tornati sull'argomento bilancio consolidato, su richiesta della provincia autonoma di Trento, che ha proposto di definire l'irrilevanza, anche in considerazione dell'eventuale consolidamento della partecipazione con il metodo integrale da parte di un'altra amministrazione pubblica. Il suggerimento è stato rifiutato, i commissari confermano, infatti, che il bilancio consolidato di un ente deve comprendere anche le partecipazioni oggetto di consolidamento integrale da parte di altri enti. Ad esempio, una società partecipata da due comuni rispettivamente al 60 e al 40%, è consolidata dal secondo con il metodo proporzionale, anche se il primo ente la consolida con il metodo integrale. È allo studio del gruppo di lavoro dedicato ai piccoli Comuni, infine, la possibilità di considerare non rilevanti, per gli enti di piccole dimensioni, le partecipazioni fino all'1% obbligatorie per legge. In ogni caso sarebbe obbligatorio dare evidenza di tali partecipazioni e dei motivi dell'esercizio della facoltà di non consolidarle nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Il resoconto della Commissione

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