Arconet: la regola a regime sull'utilizzo dell'avanzo libero non si tocca, deroga solo per il 2022 con una norma specifica
Una interpretazione diversa consentirebbe di approvare il bilancio di previsione contestualmente alle procedure di riequilibrio
Resta confermata la regola generale secondo cui l'avanzo libero (o destinato) può essere applicato al bilancio di previsione solo se sussistono le tre condizioni: di aver approvato il rendiconto, di procedere contestualmente alle procedure di riequilibrio e di fornire dimostrazione della impossibilità di approvare il bilancio in equilibrio. L'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero (o destinato) in sede di approvazione del bilancio di previsione possibile per l'esercizio 2022 è dunque limitata e subordinata a specifica deroga normativa. A ribadirlo è la Commissione Arconet che, nel resoconto della riunione del 26 aprile scorso, chiarisce che le condizioni richiamate al punto 9.2.12 dell'Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 devono sussistere contemporaneamente. Una interpretazione diversa consentirebbe, invece, di approvare il bilancio di previsione contestualmente alle procedure di riequilibrio e di realizzare il pareggio di bilancio anche in assenza di equilibrio strutturale con entrate straordinarie. Tale interpretazione si porrebbe altresì in contraddizione con la faq n. 8 attualmente pubblicata sul sito Arconet della Ragioneria generale dello Stato che richiede, ai fini dell'utilizzo dell'avanzo libero e destinato, l'esistenza delle tre seguenti condizioni:
a) il bilancio deve essere approvato successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,
c) deve risultare in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio. Una interpretazione estensiva del principio contabile determinerebbe uno scardinamento dei principi contabili e un'apertura a situazioni di disavanzo.
Il chiarimento è piuttosto importante e attuale e rappresenta la chiave di lettura delle novità introdotte dall'articolo 40, quarto comma, del Dl 50/2022 che, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, consente agli enti locali di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera del risultato di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. Quest'ultima leva non può invece essere utilizzata dalle amministrazioni in disavanzo, né dagli enti che non hanno approvato in consiglio il rendiconto 2021 (il cui termine è scaduto il 30 aprile). Ricordiamo infine che la deroga per il 2022 è stata approvata in un momento temporale in cui il termine per varare il bilancio di previsione era fissato al 30 giugno; ora lo slittamento della data ultima al 31 luglio pone gli enti nella situazione di soddisfare la seconda condizione.
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di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel