Fisco e contabilità

Armonizzazione, con il correttivo 14 fuori dall'economico-patrimoniale anche il fondo garanzia crediti commerciali

Si allenta il collegamento fra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale

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di Anna Guiducci

Si affievolisce il collegamento fra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale degli enti locali. La novità, introdotta dal quattordicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, riguarda l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali che nel bilancio di previsione è iscritto alla Missione 20, Programma 3, conto finanziario 1.10.01.06.001. Il decreto 14 ottobre 2021, integrando il punto 4.22 del Principio contabile Allegato 4/3 al Dlgs 118/2011, dispone infatti l'esclusione, ai fini della iscrizione in contabilità economico-patrimoniale, non solo delle quote accantonate al fondo perdite società partecipate e al Fal, ma anche degli accantonamenti al fondo garanzia debiti commerciali che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione.

L'articolo 21 del Dlgs 175/2016 stabilisce l'obbligo di accantonamento nel bilancio finanziario degli enti locali di un fondo commisurato ai risultati di esercizio negativi, non immediatamente ripianati, registrati nell'anno precedente dalle proprie società partecipate. Norma analoga è contenuta ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge 147/2013 per ciò che concerne le aziende speciali e le istituzioni dell'ente locale. La regola generale prevede che gli accantonamenti operati dall'ente locale in contabilità finanziaria trovino corrispondenza tra le voci del conto economico e dello stato patrimoniale da redigere in sede di rendiconto. Nel caso in cui però le partecipazioni possedute siano valutate con il metodo del patrimonio netto, questi fondi non trovano rappresentazione nelle scritture economico-patrimoniali, in quanto gli effetti delle relative variazioni patrimoniali sono già stati considerati.

Altra deroga al principio generale è poi rappresentata dal Fondo anticipazione liquidità, che non deve essere accantonato fra i fondi rischi e oneri futuri. La modifica oggi operata al punto 4.22 del Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale estende la deroga anche agli accantonamenti al fondo garanzia debiti commerciali, disciplinati al comma 862 della legge 145/2018. Tale fondo è infatti posto a garanzia della corretta applicazione della normativa europea sui tempi di pagamento e sanziona le pubbliche amministrazioni che non riducono il proprio stock di debito o che non rispettano i tempi di pagamento ai fornitori. L'importo dell'accantonamento varia al modificarsi delle situazioni di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni registrati nell'esercizio precedente (o ancora per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza), l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso. La percentuale scende gradualmente all'1% per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e dieci giorni.

L'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, da istituire con apposita delibera di giunta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, e' adeguato nel corso dell'esercizio alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Può essere liberato solo nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni sui pagamenti.

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