Fisco e contabilità

Assunzioni, validazione dei contratti integrativi e compensi all'avvocatura: le massime della Corte dei conti in rassegna

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto dalla disciplina assunzione del personale a tempo indeterminato dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, fermo restando che all'interno della «spesa complessiva per tutto il personale dipendente» il Comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall'articolo 3 della legge 68/1999.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 134/2020

REVISORI E CERTIFICAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO
Il legislatore ha stabilito che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti, ritenendo imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori. Appare pertanto evidente come il corretto iter di svolgimento del procedimento in esame richieda l'invio formale all'organo di revisione dei conti delle relazioni oggetto di certificazione e, qualora non pervengano rilievi entro quindici giorni, la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto integrativo. Nel caso, quindi, di mancanza di certificazione da parte dell'organo di revisione o addirittura di diniego di certificazione (certificazione negativa), appare assolutamente non condivisibile l'ipotesi di «autotutela conservativa mediante convalida» non foss'altro per il fatto che l'atto ipoteticamente oggetto di convalida (la certificazione del collegio dei revisori) non è esistente (o, peggio, ha contenuto negativo, di diniego di certificazione) e pertanto la convalida appare oggettivamente impossibile (dato che non può convalidarsi un atto che non è mai venuto a esistenza) o comunque in contrasto con un altro atto (il diniego di certificazione). Anche volendo ritenere possibile che ex post, nonostante il decorso dei termini previsti, l'organo di revisione possa pronunciarsi sulla relazione tecnico-finanziaria e sulla relazione illustrativa circa il contratto integrativo già sottoscritto e applicato, questa ipotesi appare comunque in contrasto con la ratio della normativa. La preventiva certificazione «sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori» ha l'obiettivo di evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale e il consentire agli enti locali di addivenire alla sottoscrizione e applicazione di accordi controllati ex post non farebbe che frustrare, ad esempio e in primis, le esigenze di rispetto dell'equilibrio di bilancio e dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea di cui all'articolo 119 della Costituzione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 85/2020

LIMITI AI COMPENSI DELL'AVVOCATURA
La quota di compensi degli avvocati dipendenti eccedente lo stanziamento previsto nei limiti del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 non può essere erogata né nell'annualità di riferimento, né nelle successive seppur capienti. Ne consegue che, qualora in una data annualità non sia più possibile impegnare alcuna somma a causa del raggiungimento della soglia annua di stanziamento predisposta nei limiti dell'omologa soglia per il 2013, nessun quantum ulteriore potrà essere corrisposto o impegnato, non gravando - quindi - su alcun bilancio. Lo stesso articolo 9, comma 6, del Dl 90/2014 ha riconosciuto che il limite previsto si identifica nel «corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013»: quest'ultimo deve necessariamente intendersi quale stanziamento annuo, così come è periodicamente annuo il bilancio dell'ente. Di conseguenza, è logico concludere che non è possibile corrispondere le somme annualmente maturate che siano eccedenti lo stanziamento annuo, né nell'anno di maturazione né negli anni seguenti.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL MOLISE - PARERE N. 71/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©