Attestazione della presenza, compensi all'avvocatura, lavoro flessibile e licenziamenti
La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Falsa attestazione della presenza in servizio del personale dirigenziale
La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 45947/2019, ha analizzato il caso di alcuni dipendenti pubblici (un dipendente e un dirigente) i quali attestavano falsamente la propria presenza al lavoro. In particolare, la Corte d'appello li aveva condannati contestando loro la commissione del reato previsto dall'articolo 55-quinquies Dlgs 165/2001 e, per uno solo di essi (il dipendente) anche la truffa aggravata.
Particolarmente interessante le conclusioni riguardanti le figure dirigenziali in quanto viene affermato che «le assenze di quest'ultimi a differenza di quelle degli altri dipendenti non comportano decurtazioni stipendiali» e quindi la Corte ha escluso la configurabilità del reato di truffa aggravata, difettando un danno economicamente apprezzabile conseguente alla mancata prestazione. «Tuttavia, la falsa attestazione in ordine alla propria presenza in ufficio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento, ovvero per mezzo di altre attività fraudolente, funzionali a giustificarne l'assenza, consentono di ricondurre le condotte addebitate alla fattispecie descritta dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del Dlgs 165/2001, considerato che per il perfezionamento del reato è irrilevante l'accertamento del danno erariale, non riscontrandosi alcun riferimento a tale profilo nella disposizione normativa in questione».
Compensi dell'avvocatura e Irap
Alla Corte dei conti dell'Umbria è stato chiesto se l'onere Irap, sui compensi dovuti agli avvocati comunali, va trattato come gli oneri previdenziali e, pertanto, contabilmente a carico del fondo appositamente costituito con l'introito delle spese legali liquidate dal giudice, ovvero, se la provvista finanziaria di questo onere vada imputata a carico del bilancio comunale. Con la deliberazione n. 148/2019/Par, i magistrati contabili hanno confermato l'orientamento a suo tempo espresso dalle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la delibera n. 33/Contr/2010 affermando che le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri per il personale (tra cui l'Irap) si riflettono sulle disponibilità del fondo per l'avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, che sono da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione.
Legittimo il licenziamento anche per fatti extra-lavorativi
«La detenzione, in ambito extra-lavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario».
Sono queste le conclusioni della Corte di cassazione, sezione lavoro, contenute nella sentenza n. 31531/2019, con la quale ha confermato la legittimità di un licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, in sede penale, aveva patteggiato una condanna per possesso di droga. Quindi, in generale, una condotta estranea all'esecuzione della prestazione lavorativa può assumere rilievo allorché sia di gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario fra le parti, avuto riguardo, fra l'altro, alla natura dell'attività svolta dal datore di lavoro.
Voci escluse dal limite del lavoro flessibile
È possibile escludere un'assunzione a tempo determinato finanziata da altro ente (nello specifico la Regione, nell'ambito di risorse per il sisma), dal limite del lavoro flessibile previsto dall'articolo 9 comma 28 del Dl 78/2010?
Con deliberazione n. 107/2019/Par la Corte dei conti della Puglia ricorda che i vincoli in materia di lavoro flessibile hanno carattere cogente e indefettibile e appaiono rivolti anche a evitare che le amministrazioni pubbliche soggette a un regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato possano ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile per eludere il blocco assunzionale a esse applicabile.
Il Collegio ha chiarito che il citato comma 28 prescrive che il mancato rispetto dei limiti di spesa in esso previsti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, inoltre, siccome la norma impone specifici vincoli in materia di spesa del personale per lavoro di tipo flessibile, eventuali deroghe possono essere previste esclusivamente mediante un'apposita disciplina. Tra l'altro, anche la base di calcolo cristallizzata all'esercizio 2009 afferente la spesa per il personale per lavoro flessibile deve includere i costi per il personale assunto per far fronte all'emergenza causata dal sisma del 2002. La circostanza che questa assunzione sarebbe prevista con oneri a totale carico della Regione, non incide sulla fattispecie, posto che, per costante orientamento, tra le componenti escluse dal computo della spesa del personale in ragione della loro fonte di finanziamento, sono state individuate esclusivamente quelle totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.