Aumento della indennità dei sindaci, nel calcolo va tenuto conto del taglio del 10%
La riduzione dettata dalla legge finanziaria 2006 ha natura strutturale e permanente
Nell'effettuare il calcolo dell'aumento della indennità dei sindaci si deve tenere necessariamente conto della riduzione del 10% che è stata disposta dalla legge n. 266/2005, in quanto tale taglio ha una natura strutturale e permanente. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo dettate in modo molto secco e senza dubbi di sorta dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 153/2022 in risposta al quesito posto.
La legge di bilancio del 2022 ha disposto, all'articolo 1, commi da 583 a 586, che la misura della indennità di carica dei sindaci debba essere determinata non più con riferimento a una specifica previsione di legge o, meglio, da un decreto attuativo, ma sulla base di quella corrisposta al presidente della Regione, per una misura che varia in aumento in relazione alla dimensione dell'ente, fino ad arrivare al 100% per i primi cittadini delle città metropolitane. Ha inoltre dettato delle regole transitorie per il 2022 ed il 2023, stabilendo un aumento graduale di tale compenso.
É stato posto il quesito, proprio con riferimento alla fase di prima applicazione, se, nella determinazione della misura di tale incremento, si debba assumere come punto di riferimento l'indennità prevista dal decreto 119/2020 o si debba tenere conto anche della riduzione del 10% dettata dalla legge finanziaria 2006.
La risposta dei giudici contabili lombardi non ha alcun dubbio, anche in assenza di specifiche disposizioni legislative. Si perviene alla conclusione di considerare la misura della indennità ridotta del 10% come base di partenza, perché occorre tenere conto delle indicazioni dettate in modo costante dalla magistratura contabile, dal ministero dell'Interno e dalla Ragioneria generale dello Stato, indicazioni per le quali il taglio della misura della indennità di carica ha una natura strutturale, quindi permanente. In questa direzione sono citale le deliberazioni delle sezioni riunite di controllo n. 1/2012, della sezione autonomie n. 24/2014 e della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria n. 53/2021, nonché quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Interno 23 luglio 2020 (anche se solo per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti), nella nota della Ragioneria generale dello Stato n. 1580/2022 di risposta all'Anci e nel calcolo effettuato dal ministero dell'Interno sul riparto delle risorse per rimborsare ai comuni questi costi aggiuntivi. La risposta dei giudici contabili determina l'effetto di una lieve riduzione della misura degli aumenti che possono negli anni 2022 e 2023 essere corrisposti ai sindaci sulla base delle previsioni dettate dalla legge di bilancio 2022. Ricordiamo che a partire dal 2024 si raggiungerà il valore percentuale a regime previsto a regime dalla legge. Ricordiamo infine che, in questo e nel prossimo anno, comunque tale misura potrà essere raggiunta a condizione che sia rispettato l'equilibrio pluriennale di bilancio.
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel