Personale

Avvicinamento di sede del dipendente con figli piccoli, «no» solo in casi eccezionali

Il diniego deve essere motivato da esigenze organizzative della Pa oggettivamente non comuni

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di Pietro Alessio Palumbo

Il dipendente pubblico con figli minori di tre anni può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni a una sede di servizio ubicata nella stessa Provincia o Regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Ciò subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L'eventuale dissenso dell'amministrazione deve essere motivato e comunicato al dipendente. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 7382/2021) posto che il diritto all'unità familiare, al ricongiungimento e alla cura dei figli in tenera età ha valenza costituzionale, l'eventuale motivazione di dissenso dell'amministrazione deve essere ancorata a esigenze organizzative oggettivamente non comuni e connotate da una rilevanza evidente. E questo diritto è "universale" ossia applicabile a tutte le tipologie di pubblico impiego sebbene per alcune di esse le valutazioni siano più stringenti.

Le condizioni che possono consentire una deroga al suddetto principio generale e alla sua validità per tutte le tipologie di pubblico impiego sono eccezionali. Innanzitutto quando la sede di assegnazione sia chiamata a fronteggiare una importante e patologica scopertura di organico che il Consiglio di Stato ha individuato in una percentuale pari o superiore al 40 per cento. Percentuale che ai fini del diniego può essere presa in considerazione sia riferendola a tutte le unità di personale assegnate a quella sede, sia riferendola al solo personale appartenente al ruolo del soggetto istante. Altro caso di possibile diniego del beneficio in parola può aversi quando pur non essendovi una scopertura nella percentuale descritta, la situazione di sottorganico generalizzato renderebbe difficoltosa la riorganizzazione dell'attività istituzionale ove fosse necessario attingere alla sede di assegnazione del lavoratore per colmare i vuoti di organico nelle sedi limitrofe. Il diniego è inoltre legittimo quando la sede di assegnazione, pur non presentando una scopertura significativa, presenti comunque un vuoto di organico e sia ubicata in un contesto connotato da esigenze operative peculiari; o quando l'istante svolga un ruolo di primaria importanza nell'ambito della sede di appartenenza e non sia sostituibile. Un ulteriore caso di diniego può venire in essere quando il richiedente sia impiegato in un programma o in una missione ad altissima valenza dalla quale l'amministrazione ritenga non possa essere distolto neppure temporaneamente.

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