Fisco e contabilità

Avvocatura, Fpv, riaccertamento e liquidazione partecipate: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivi avvocatura

La possibilità di procedere a un’attività di revisione ex post dello stanziamento di previsione 2013 – nelle ipotesi di sua originaria assenza o sottostima – si pone il primario obiettivo di evitare situazioni di irragionevole penalizzazione. Spetta all’amministrazione l’individuazione delle modalità di ricalcolo più idonee rispetto alla specifica e concreta situazione, anche economico-finanziaria, dell’ente, ferma restando l’esigenza – qualunque sia il criterio prescelto – di garantire un equo contemperamento tra le finalità generali di contenimento della spesa perseguite dall’articolo 9, comma 6, Dl 90/2014 e la necessità di riconoscere al “professionista dipendente” il compenso normativamente previsto, come disciplinato dalla regolamentazione contrattuale interna.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Parere n. 286/2024

Trasferimenti a rendicontazione e fondo pluriennale vincolato

Il confronto tra regole contabili in tema di contributi a rendicontazione e di fondo pluriennale vincolato (Fpv) ne evidenzia il rapporto di mutua esclusione. Il Fpv misura la distanza tra acquisizione e impiego delle risorse, e presuppone, in estrema sintesi, che l’entrata preceda la spesa. Nei contributi a rendicontazione, invece, l’entrata – per definizione – segue la spesa. La contabilizzazione di contributi a rendicontazione è incompatibile con la costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: gli impegni di spesa, in questo caso, dovranno essere imputati, secondo il cronoprogramma dell’investimento, agli esercizi in cui si prevede di sostenere la spesa, ossia agli esercizi in cui la spesa diventa esigibile dopo la maturazione degli stati di avanzamento; gli accertamenti dovranno essere conseguentemente imputati agli esercizi in cui la spesa già sostenuta per ogni stato di avanzamento sarà rendicontata, e l’entrata diventa esigibile a sua volta.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 221/2024

Residui attivi e riaccertamento

Va evidenziata la necessità che sia operata una rigorosa e attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza. Al fine di conferire veridicità e attendibilità al bilancio dell’amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui, l’ente debba procedere a una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie. Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L’ente non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l’effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento. Solo un’accurata e ponderata attività di previsione “a monte” e di accertamento nel corso dell’esercizio (e non alla fine dello stesso), può preservare l’ente locale dall’irregolare “accumulo” di residui attivi che, se di rilevante consistenza e di difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante sull’effettiva disponibilità di cassa dell’ente.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 100/2024

Liquidazione delle società partecipate

È necessario che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell’eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l’assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con le motivazioni della liquidazione stessa.
Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Deliberazione n. 285/2024

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©