Fisco e contabilità

Bdap: controlli a tutto campo per la banca dati delle pubbliche amministrazioni

Restano non bloccanti almeno per quanto riguarda l'acquisizione dei modelli, i controlli di coerenza

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di Alessandro Festa e Elena Masini

La banca dati delle pubbliche amministrazioni non è solamente uno strumento che consente di fornire informazioni sui principali dati dei bilanci degli enti pubblici, ma è anche un sistema di controllo della corretta redazione bilanci e di corretta applicazione delle regole contabili. Proprio su questo ultimo aspetto, gli enti locali hanno assistito negli anni a un progressivo aumento della lista dei controlli che impediscono l'acquisizione dei bilanci, con conseguente situazione di inadempimento pesantemente sanzionata. A partire dal bilancio di previsione 2022-2024 sono divenuti bloccanti anche i controlli di quadratura che prevedono:
a) verifica degli algoritmi di calcolo quali somme, differenze e rapporti, sia di natura verticale che orizzontale;
b) la verifica di capienza degli importi che rappresentano i "di cui" rispetto al relativo termine di riferimento;
c) la verifica di algoritmi applicati solo in corrispondenza di alcune tipologie di voci (per esempio per lo schema del bilancio di previsione nel prospetto bilancio spese si deve applicare il controllo di quadratura su tutti gli stanziamenti di cassa al fine di verificare che essi siano pari o inferiori alla somma dello stanziamento di competenza + residui – Fpv, a eccezione dello stanziamento di cassa della missione 20).

Continueranno invece a rimanere non bloccanti almeno per quanto riguarda l'acquisizione dei modelli, i controlli di coerenza.

Tra i controlli di coerenza merita particolare attenzione l'algoritmo di verifica del risultato presunto di amministrazione. Con la Faq n. 42 Arconet ha previsto l'obbligatoria compilazione, tra gli schemi di bilancio, dei prospetti analitici di scomposizione del risultato presunto di amministrazione (a.1, a.2) solo nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'applicazione della quota accantonata e/o vincolata del risultato. Il sistema presuppone che nella struttura del file xbrl da inviare alla banca dati non siano presenti i riferimenti a tali prospetti o, se presenti, che i relativi importi coincidano con le quote evidenziate nel risultato presunto. Se i prospetti vengono inclusi nella struttura dei dati e valorizzati a zero, l'ente riceverà l'errore di coerenza.

Per evitare di incorrere in errori, in alcuni casi anche inconsapevolmente, si consiglia di trasmettere alla BDAP i files relativi agli schemi di bilancio ed ai dati contabili analitici prima di adottare lo schema di bilancio così da poter intercettare le eventuali anomalie senza dover ricorrere ad emendamenti. Precisiamo, tuttavia, che il superamento dei controlli preventivi non esaurisce la gamma di possibili verifiche. Infatti, la Ragioneria generale dello Stato ha avviato, sulla base dei dati di rendiconto 2020, il controllo dei dati analitici presenti in Bdap per effettuare controlli "di merito" del tutto inattesi ed inviati all'ente al di fuori dei canali di comunicazioni inclusi nel sistema Bdap.

I controlli di merito. alcuni comuni si sono visti, nei giorni scorsi, recapitare una mail con la quale Bdap ha evidenziato una scarsa capacità di smaltimento dei residui passivi, avendo l'ente, durante l'esercizio 2020, effettuato pagamenti in conto residui di importo pari o inferiore al 20% dei residui conservati nel titolo 2 della spesa al 1° gennaio 2020, al netto delle economie. Di conseguenza RgS ha richiesto al medesimo ente di relazionare sulla composizione dei residui passivi al 31 dicembre 2020, ricordando che secondo le regole contabili armonizzate il mantenimento di somme a residuo presuppone l'esistenza di un'obbligazione certa, liquida ed esigibile. L'iniziativa di RgS, se da un lato rischia di gettare scompiglio tra gli enti che si trovano del tutto impreparati a questo tipo di attività di verifica, dall'altro deve sicuramente essere letta in chiave collaborativa, quale stimolo verso una più corretta e rigorosa applicazione dei principi contabili. La casistica, infatti, è più frequente di quello che ci si immagini, nonostante siano passati oramai quasi sette anni dall'entrata in vigore del Dlgs 118/2011 che doveva assicurare un'operazione verità, spingendo gli enti a lasciare a residuo solo debiti effettivamente scaduti e non pagati. Ovviamente il 20% rappresenta una soglia limite al di sotto della quale il controllo può considerarsi – se non certo – quantomeno molto probabile, ma è evidente che anche valori superiori a tale limite, ma che non garantiscono almeno il 50-60% dei pagamenti dei residui iniziali conservati, denota con tutta probabilità una non corretta applicazione dell'armonizzazione. Lungi dall'imporre una riapertura del rendiconto 2020, tale situazione dovrà indurre gli enti ad un'attenta e profonda rivisitazione delle motivazioni che hanno condotto al mantenimento dei residui passivi, da effettuarsi con il prossimo rendiconto 2021, rivisitazione che ovviamente dovrà coinvolgere tutti i responsabili di settore, il responsabile finanziario e l'organo di revisione.

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