Beni culturali, in vigore dal 24 novembre le nuove norme per la prevenzione incendi
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la regola tecnica verticale sugli immobili sottoposti a tutela
È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 25 ottobre ed entra in vigore il 24 novembre la nuova regola tecnica verticale (Rtv) di prevenzione incendi che si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco diversa da archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Vi rientrano le attività di nuova costituzione e quelle esistenti. La regola tecnica, che entra a far parte del Codice di prevenzione incendi, regola un'attività che è entrata per la prima volta nell'elenco di quelle soggette alle procedure di prevenzione incendi con il Dpr 151 del 2011. Dunque, la norma verticale non ha equivalenti tra le regole di stampo tradizionale. Può essere applicata, ad esempio, a scuole, alberghi, attività commerciali, uffici, asili nido, autorimesse, se soggetti a controllo e contenuti in edifici tutelati.
La nuova Rtv si applica insieme alle pertinenti regole tecniche verticali del Codice e alla regola tecnica orizzontale. Risulta molto vantaggiosa in quanto permette di superare alcuni vincoli derivanti dalle particolari condizioni di tutela, introducendo misure sostitutive, che permettono di conciliare le esigenze di conservazione con quelle di sicurezza e di superare alcune prescrizioni derivanti da altre Rtv o dalla Rto del Codice. La norma guida il progettista nella definizione di soluzioni compensative a fronte dell'impossibilità di ottemperare ad alcune prescrizioni di prevenzione incendi.
Ad esempio, la nuova Rtv permette di non verificare i requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati che costituiscono arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio, etc..), ad esclusione di quelli ubicati nelle vie d'esodo verticali e nei percorsi di esodo, quando il profilo di rischio Rvita è ricompreso in C, D o E, ossia si è di fronte ad attività in cui gli occupanti possono essere addormentati (ad esempio alberghi, dormitori), ricevono cure mediche o sono in transito (stazioni). Relativamente alla resistenza al fuoco, la norma inoltre ammette che - in corrispondenza di determinati profili di Rischio vita (A1, A2, B1, B2, E1 ed E2) – a causa della particolare natura del bene, non sia possibile raggiungere la classe richiesta dalla Rto e dalle pertinenti Rtv, ma devono essere adottati specifici requisiti. In particolare, il carico di incendio specifico di progetto (calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti) va tenuto entro i 200 MJ/mq e, contemporaneamente, va applicato l'incremento di un livello di prestazione per le misure di gestione della sicurezza e di controllo dell'incendio. A fronte di precise misure aggiuntive, è possibile anche non ottemperare alla classe di resistenza al fuoco richiesta dalle Rto e dalle pertinenti Rtv nel caso di sottotetti con struttura portante combustibile.
Quanto all'esodo, se l'impianto di illuminazione di sicurezza può garantire il doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla Uni En 1838 e se sono adottate specifiche misure gestionali, sono ammesse altezze anche pari a 1,8 metri lungo le vie d'esodo, variazioni di alzata e pedata dei gradini della stessa rampa e tutte le combinazioni di alzata e pedata dei gradini delle scale previste nel capitolo sull'esodo. Inoltre, ai fini dell'attribuzione dei livelli di prestazione per il controllo dell'incendio e del dimensionamento delle aperture di smaltimento di piano, se sono applicate le misure aggiuntive presenti nella Rtv, è ammesso, ai fini del calcolo del carico di incendio specifico, non tener conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti. Si fa attenzione alle misure gestionali. In particolare, va redatto il piano di limitazione dei danni e le esercitazioni previste dal piano di emergenza devono essere attuate almeno tre volte l'anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'attività. Inoltre, in presenza di cantieri, il responsabile dell'attività deve integrare il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio.