Bilancio consolidato, analisi in tre mosse dalla relazione e dalla check list dei commercialisti per i revisori
Fase propedeutica, gestione e chiusura: tutti i passi operativi secondo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
La check list sui controlli dell'organo di revisione arriva in extremis, proprio al termine del procedimento di definizione della proposta consiliare del bilancio consolidato che, salvo proroghe, quest'anno dovrà essere approvato entro il 30 novembre (articolo 110, Dl 34/2020). Già nel 2018 il principio contabile applicato all. n. 4/4 si era arricchito di una nutrita appendice tecnica che forniva esempi concreti di redazione del bilancio consolidato applicati dal 2019. Ora gli operatori degli enti locali potranno disporre anche della check list che il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso disponibile. Oltre alla check list, è stata predisposto anche lo schema di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sul bilancio consolidato per l'esercizio 2019, realizzato dai componenti della commissione «Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali», che anticipa gli approfondimenti che saranno effettuati su questo documento.
Dalla relazione emerge che le analisi saranno svolte sulle seguenti fasi:
A) fase propedeutica all'approvazione del bilancio consolidato, durante la quale è necessario che gli enti diano dimostrazione di aver formato correttamente il Gruppo Amministrazione Pubblica e il conseguente perimetro di consolidamento. A tale scopo ricordiamo che gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti potrebbero aver esercitato la facoltà di:
1) rinviare l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale del 2019 (articolo 15-quater del Dl Crescita n. 34/2019) o addirittura decidere di non tenerla (articolo 232 del Tuel). Nel primo caso avrebbero dovuto allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema dell'allegato n. 10 al Dlgs 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto;
2) non predisporre il bilancio consolidato (articolo 233-bis del Tuel);
3) esercitare entrambe le facoltà (CEP + consolidato).
B) fase di gestione del consolidato. In questa fase saranno analizzati i percorsi di aggregazione dei bilanci e le operazioni di elisione/eliminazione delle partite infragruppo, in coerenza con le attività di parificazione che gli organi di revisione avevano già sottoscritto in sede di analisi del rendiconto 2019.
C) fase di chiusura del consolidato. Tra le operazioni da compiere, a conclusione del procedimento, particolare importanza riveste l'azzeramento del valore della partecipazione iscritto nell'attivo patrimoniale, con la corrispondente frazione di patrimonio netto. In questo contesto si potrebbe generare una differenza chiamata «di consolidamento», nel caso in cui il valore della partecipazione inserito tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale dell'ente capogruppo non coincida con il patrimonio netto della società/ente (rapportato alla quota di partecipazione e depurato del risultato economico dell'esercizio, che scaturisce dal conto economico consolidato). La differenza ha un trattamento contabile differente a seconda che sia negativa (valore della partecipazione inferiore alla frazione di PN) o positiva (nel caso contrario).
La relazione non prende in considerazione l'eventualità che l'organo di revisione rilevi in questa sede errori sui risultati della contabilità economico-patrimoniale, peraltro già approvata dagli enti locali in sede di rendiconto. Essendo questa una fattispecie di autotutela non disciplinata dalla legge, non possiamo che prevedere una sorta di «possibilità di correzione» all'interno del bilancio consolidato stesso. Sarebbe auspicabile, quindi, che la contabilità economico-patrimoniale possa essere approvata contestualmente al rendiconto consolidato oppure che la legge preveda strumenti di autotutela che consentano correzioni successive, considerata la valenza meramente informativa attribuita a questa parte della rendicontazione degli enti.
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