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Bonus contrattuali e incentivi tecnici fuori dai tetti sul salario accessorio

Nella circolare sul conto annuale il primo elenco delle voci escluse dai vincoli

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di Gianluca Bertagna e Davide D’Alfonso

Per la prima volta dall'entrata in vigore dei limiti al trattamento accessorio, la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 18/2021 con le istruzioni per la compilazione del Conto annuale 2020 fornisce un elenco ben definito delle voci che gli enti devono escludere dai calcoli, come anticipato dal Sole 24 Ore di lunedì scorso.

Il tetto (articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017) è fissato nell’importo complessivo destinato al trattamento accessorio nel 2016; ma identificare con certezza quali voci vadano incluse o escluse dal calcolo non è mai stato agevole, tenuto conto degli orientamenti talvolta differenti da parte della Corte dei conti e della stessa Rgs. Un elenco, quindi, era opportuno, e ora si rinviene nella Tabella «Incongruenza 15», mentre nelle istruzioni viene richiamata la nota prot. 257831 del 18 dicembre 2018 con la quale era stato reso un parere in materia alla Regione Lombardia.

Tra le voci di parte stabile escluse dal tetto del 2016 si incontrano essenzialmente i benefici introdotti dal contratto nazionale del 21 maggio 2018, ovvero le somme relative all’incremento di 83,20 per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2015 e quelle per i differenziali delle progressioni orizzontali.

Più ampia la platea dei trattamenti esclusi tra le poste variabili del fondo. Tra loro ci sono quelli relativi al trasporto sull’anno successivo di somme già assoggettate al limite nell’anno di competenza; ecco, quindi, i risparmi maturati sul fondo per la remunerazione del lavoro straordinario e le economie provenienti da somme di parte stabile non pienamente utilizzate.

Dal 2018 sono fuori dal limite gli incentivi per funzioni tecniche, e continuano a esserlo, fino ad esaurimento, anche i compensi per le progettazioni interne del Dlgs 163/2006. Sono poi esclusi i compensi per l’avvocatura e le somme correlate ai risparmi da piani di razionalizzazione con cui gli enti abbiano eventualmente incrementato il fondo dei dipendenti.

Vanno poi neutralizzate le risorse con le quali è stata garantita l’indennità di ordine pubblico della polizia locale, trasferite dallo Stato per garantire i servizi effettuati durante la fase acuta della pandemia. Importante: per garantire la giusta contrapposizione tra anni differenti, non sono prese a base di calcolo le eventuali decurtazioni operate dagli enti in caso di applicazione di recuperi sui fondi derivanti da errori degli anni precedenti.

Particolarmente interessante, infine, l’elenco delle «risorse a carico del bilancio», quali l’incremento degli stanziamenti per le posizioni organizzative a valere sulle capacità assunzionali (per le assai stringenti condizioni applicative si veda la deliberazione n. 1/2021 della corte dei conti della Toscana), le risorse rimborsate per il finanziamento dello straordinario elettorale e quelle per lo straordinario della polizia locale, accreditate dal Viminale per le maggiori attività svolte durante l’emergenza epidemiologica.

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