Urbanistica

Bonus edilizi, fotovoltaico in tandem con il superbonus

I pannelli possono avere anche il 50% o il 110% non cumulabile con gli incentivi

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di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Non ci sono solo gli incentivi versati per 20 anni agli "autoconsumatori" dal Gse. L'installazione degli impianti fotovoltaici al servizio delle comunità energetiche – in certi casi – può avere anche due tipi di agevolazione fiscale:1 la classica detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir) su una spesa massima di 96mila euro, per impianti fino a 200 kW di potenza;2 la detrazione del superbonus del 110% (introdotta dal decreto Rilancio), per la quota di investimento corrispondente ai primi a 20 kW di potenza installata (per il residuo fino a 200 kW si può avere la detrazione del 50%). Peraltro, il 110% spetta su una spesa massima di 48mila euro, con il limite di 2.400 euro per kW di potenza nominale dell'impianto (1.600 euro per interventi edilizi pesanti) e di 1.000 euro per kWh di capacità dei sistemi di accumulo. Le due detrazioni differiscono anche per il "rapporto" con gli incentivi. Il 50% è cumulabile con la tariffa premio versata dal Gse (110 euro ogni megawattora condiviso per le comunità energetiche e 100 euro per i gruppi di autoconsumo) e con il "ristoro" degli oneri relativi all'utilizzo della rete elettrica.

Il superbonus, invece, dà diritto solo al ristoro, che però pesa molto meno dell'incentivo. Inoltre, il superbonus agevola l'installazione degli impianti o dei sistemi di accumulo solo come intervento "trainato", cioè abbinato a opere principali di miglioramento energetico o antisismico dell'edificio. La detrazione del 50%, invece, non richiede altri lavori.Entrambe le agevolazioni fiscali possono essere cedute a banche o altri soggetti privati. «La cessione della detrazione del 50% permette di ridurre il costo iniziale - commenta Emilio Sani, avvocato esperto in materia -. Se però la comunità decide di non fare l'investimento iniziale, può rivolgersi a un soggetto che installa l'impianto e glielo noleggia: in questo caso i partecipanti possono ripagare il canone con gli incentivi, ma non hanno la detrazione».Le formule, insomma, possono essere diverse. Anche alla luce del fatto che le due detrazioni – sia pure con discipline non identiche – tendenzialmente agevolano solo l'installazione su edifici residenziali.

Edifici produttivi e commerciali, in effetti, possono essere esclusi: non hanno la detrazioni, superano facilmente il limite di 200 kW e spesso operano in media tensione.Con o senza detrazione, comunque, c'è anche un'altra formula da non sottovalutare, in alternativa alla costituzione di una comunità energetica: l'autoconsumo collettivo a livello di singolo edificio o di condominio (anche composto da più fabbricati, come le villette a schiera). Spiega ancora Sani: «Vale sia per le famiglie che per le imprese, e permette di avere i vantaggi della comunità senza dover costituire un nuovo soggetto giuridico: basta un semplice accordo tra privati e non occorre neppure che i soggetti siano all'interno della stessa cabina di distribuzione. Se si pattuisce di dividere l'incentivo in parti uguali tra i partecipanti anche la gestione si rivela molto semplice».

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