Buona fede e integrale riversamento delle somme incassate «assolvono» l'agente contabile
Con la sentenza n. 117/2018 la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, ha stabilito che, pur in presenza di irregolarità nell’incasso di somme di competenza di una Pubblica Amministrazione, qualora l’irregolarità dei conti sia da ascrivere a condotta di buona fede da parte dell’agente contabile e sia intervenuto, nel frattempo, e comunque prima della pronuncia del giudizio, l’integrale riversamento delle somme indebitamente trattenute, il giudizio si chiude con una pronuncia di discarico in favore dell’agente contabile.
Preliminarmente, la Corte chiarisce che, per giurisprudenza consolidata, la mancanza di provvedimento di nomina o di formale investitura dell’agente contabile non esonera dalla sottoposizione al giudizio di conto (e, quindi, dalla presentazione del conto giudiziale), applicabile finanche a coloro i quali si siano “ingeriti”, lecitamente o meno, in una gestione altrui o in una gestione in via di fatto.
E’ dirimente, al riguardo, il riferimento all’articolo 178 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al Regio Decreto n. 827/1924, che ricomprende sotto la denominazione di “agenti contabili” tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione (cd “agenti contabili di fatto”), prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’Amministrazione.
Prosegue la Corte sostenendo che, anche ai fini del riparto di giurisdizione, costituisce ius receptum che elementi essenziali e sufficienti, perché ricorra la figura dell’agente contabile, sono la natura pubblica dell’Ente per il quale il soggetto agisce, e quella, parimenti pubblica, del denaro o del bene oggetto della gestione.
Non hanno, invece, alcun rilievo nè il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto, e può perfino mancare del tutto), nè il modo in cui si atteggia in concreto il rapporto, che può modellarsi sugli schemi previsti e disciplinati in via generale dalla legge, ma può anche discostarsene in tutto o in parte, senza mutare per questo la sua natura, ove ricorrano i predetti elementi essenziali.
Pur se l’agente contabile e, con esso, l’Ente locale di appartenenza debbono essere senz’altro richiamati al maggior scrupolo possibile nella registrazione delle operazioni di cassa e, in generale, ad usare la massima cura nell’espletamento dei connessi adempimenti amministrativo-contabili, qualora l’agente contabile, spontaneamente, abbia riversato all’Ente l’intera somma liquidata nella relazione del magistrato designato, maggiorata di interessi legali e producendo copia del bonifico, detto versamento, pur nel permanere dell’insanabile irregolarità dei conti, appare ampiamente congruo a saldare il debito dell’agente contabile e consente di addivenire ad una pronuncia di discarico, tenuta a mente la buona fede dell’interessato, nonché la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di riduzione dell’addebito (profili di eventuale corresponsabilità di terzi, prassi inveterata e tollerata nel corso del tempo, mancanza di indicazioni, mancanza di investitura formale di agente contabile interno privo di specifica professionalità sulla materia contabile, assenza di dolo ecc.).