Fisco e contabilità

Canone unico, con il criterio Mef tariffe ultraleggere nei mercati

Calcoli del ministero sulla la tariffa standard giornaliera, divisa per 24 ore e moltiplicata per le ore di occupazione

di Pasquale Mirto

Il Dipartimento delle finanze, con la risoluzione n. 6/DF/2021, illustra le modalità di calcolo della tariffa giornaliera del canone di occupazione temporanea delle aree mercatali (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia di venerdì).

Si ricorderà che la legge 160/2019 ha introdotto il canone unico patrimoniale, che ha accorpato l'imposta di pubblicità (o il canone sui mezzi pubblicitari) e la tassa di occupazione del suolo pubblico (o il canone di occupazione di suolo pubblico), introducendo anche il nuovo canone mercatale, che presenta diversi tratti differenziali rispetto all'occupazione temporanea.

Occorre anche ricordare che il nuovo canone, a eccezione proprio del canone mercatale, non prevede una tariffa massima, e quindi i Comuni hanno potuto variare, anche sensibilmente, le tariffe, pur nel rispetto del criterio generale, non vincolante, contenuto nel comma 817, che prevede di articolare le tariffe in modo tale da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal canone.

Per quanto riguarda le occupazioni temporanee, diverse da quelle mercatali, la tariffa standard giornaliera è disciplinata dal comma 827 della legge 160/2019. Le tariffe standard, articolate per classe dimensionale dei Comuni, non sono soggette a particolari restrizioni, sicché il Comune potrà aumentarle, senza che peraltro, sia previsto alcun limite massimo.

Per quanto riguarda le occupazioni temporanee di aree mercatali, invece, le tariffe sono indicate nel comma 842, e sono identiche a quelle indicate dal comma 827. Tuttavia, il successivo comma 843 dispone che i Comuni possano disporre aumenti nella misura massima del 25 per cento. Il medesimo comma, inoltre, prevede che le tariffe del canone mercatale temporaneo siano applicate «frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata».

E proprio quest'ultima previsione è l'oggetto del chiarimento del Mef. Il dubbio applicativo è se la tariffa oraria debba essere calcolata prendendo la tariffa standard giornaliera, divisa per 24 ore e moltiplicata per le ore effettive di occupazione, fino però a un massimo di 9 ore, oppure se la tariffa oraria debba essere determinata prendendo la tariffa giornaliera, dividendola per 9 e moltiplicandola per le ore effettive di occupazione.

Ad avviso del Mef occorre seguire il primo criterio.

In realtà, la poco felice formulazione della norma autorizzerebbe entrambi i criteri, anzi il secondo sarebbe più aderente al dato letterale, oltre a essere quello più logico.

Se si pensa che la stragrande maggioranza dei Comuni italiani ha una popolazione inferiore a 10mila abitanti, la tariffa giornaliera sarebbe pari a 0,60 euro. Utilizzando il criterio proposto dal Mef. Si avrebbe una tariffa oraria di soli 0,025 euro, applicabile fino a un massimo di 9 ore, e quindi fino a un massimo di 0,225 euro. Un banco del mercato, che normalmente occupa 10 mq per 5 ore, pagherebbe una tariffa giornaliera di soli 1,25 euro. Il che è intuitivamente assurdo, oltre che antieconomico, perché registrare questa entrata nella contabilità comunale ha un costo ben più alto. Peraltro, il costo di pagamento di questo importo sarebbe anche più alto dell'importo da pagare, visto che con il sistema PagoPa si pagano di norma 2 euro di commissione.

È evidente che va bene agevolare, ma occorre pur sempre attenersi ai criteri della ragionevolezza e razionalità.

Rimane il fatto, comunque, che le indicazioni del Mef sono riferibili al solo canone mercatale, mentre le altre occupazioni temporanee possono essere formulate liberamente, senza alcun limite massimo, ma anche questo è poco ragionevole.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©