Fisco e contabilità

Canone unico sui mezzi pubblicitari diviso tra Provincia e Comune

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di Giuseppe Debenedetto

Le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali sono soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città Metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune. Lo ha chiarito l'Ifel con una nota di approfondimento del 14 aprile 2021 che affronta una delle criticità emerse con l'entrata in vigore del nuovo canone unico, al fine di risolvere la questione in via interpretativa anche per evitare situazioni difformi sul territorio nazionale.

Il nodo da sciogliere riguarda i rapporti tra il Comune e la Provincia (o Città Metropolitana) in ordine al presupposto relativo alla diffusione dei messaggi pubblicitari. In particolare è sorto il dubbio se la Provincia possa richiedere il canone unico patrimoniale sulla base del presupposto della «diffusione di messaggi pubblicitari» per i cartelli pubblicitari installati lungo le strade provinciali o in vista di esse, oppure se tale presupposto del canone è solo di spettanza comunale.

Come è noto nel vecchio regime c'era una doppia soggettività attiva solo per il prelievo sull'occupazione di suolo pubblico (Comune e Provincia), ma non anche relativamente all'imposta di pubblicità (solo Comune). La disciplina del nuovo canone unico non è invece del tutto chiara sul punto e presenta al riguardo sia argomenti contrari che argomenti favorevoli. Tra questi si segnalano le seguenti disposizioni: il comma 816 della legge 160/2019 menziona la Provincia tra i soggetti che istituiscono il canone; il comma 819 lettera b), nel definire il presupposto, fa riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari «su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti»; il comma 822 fa riferimento agli «enti» che procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi; il comma 832 fa riferimento agli «enti», che possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari.

Tra gli argomenti contrari ci sono invece le seguenti disposizioni: il comma 819, lettera b) fa riferimento al territorio comunale; il comma 821, lettere b), c) e d), fanno riferimento al comune; il comma 825, secondo periodo, fa riferimento al Comune.

Ma la disposizione che dovrebbe dirimere la questione è contenuta nel comma 820, secondo cui l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.

Sulla base di questa previsione è stato affermato che il canone è solo di spettanza comunale, non essendo ipotizzabile una condivisione del prelievo sulla pubblicità lungo le strade di competenza della Provincia (Dipartimento delle Finanze, Telefisco 2021).

Ora l'Ifel riesamina la questione e perviene alla conclusione che il divieto di applicare per la medesima occupazione sia la componente collegata all'occupazione sia quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari va riferito al medesimo soggetto attivo.

In sostanza il principio dell'assorbimento previsto dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, dal momento che ogni ente è autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria. Pertanto il mezzo pubblicitario ubicato sulla strada provinciale è soggetto sia al canone per l'occupazione, dovuto alla Provincia, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione.

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