Amministratori

Caos concessioni balneari, allarme dei Comuni sulle regole

Anci in linea con la cassazione sulla disapplicazione delle disposizioni nazionali

di Alberto Barbiero

Le incertezze interpretative sulle disposizioni della legge di bilancio 2019 che regolano la proroga delle concessioni demaniali marittime e sulla loro possibile disapplicazione inducono le amministrazioni locali a operare con prudenza, in attesa di un intervento chiarificatore.

L'Associazione nazionale dei Comuni italiani ha fatto il punto sulla situazione venutasi a creare in relazione all'articolo 1, comma 683 della legge 145/2018 (confermato nella sua applicabilità dall'articolo 182, comma 2 del Dl 34/2020), che estende la durata delle concessioni adottate prima del 31 dicembre 2009 (o la cui procedura di affidamento sia stata attivata prima di quell'anno) sino al 2033, rilevando i contrapposti orientamenti dei giudici amministrativi, nonchè le posizioni di maggior rigore della Corte di cassazione e dell'Agcm.

In questo quadro, i Comuni si trovano a dover gestire le concessioni in scadenza sulla base della disposizione di legge, dovendo però tener conto delle interpretazioni confliggenti prodotte dalla giurisprudenza amministrativa.

Sia il Consiglio di Stato sia i tribunali amministrativi regionali si sono divisi in merito alla legittimità della proroga o alla sua confliggenza con l'ordinamento euro-unitario, generando interpretazioni che da un lato evidenziano agli enti l'impossibilità della disapplicazione della norma nazionale (Tar Puglia-Lecce, sezione I, sentenza n. 1321 del 27 novembre 2020 su Enti locali & edilizia dell'11 gennaio), dall'altro sanciscono invece l'obbligo di disapplicazione da parte dei dirigenti e dei responsabili di servizio deputati a rilasciare le concessioni (Tar Campania-Salerno, sezione II, sentenza n. 265 del 29 gennaio 2021).

L'Anci rileva come una posizione più omogenea sia stata assunta, in termini di richiamo alla gestione delle concessioni in piena conformità con il diritto euro unitario, dalla Corte di cassazione, che con diverse sentenze della sezione III penale, adottate tra il 2019 e il 2020, ha invece sancito il principio della necessaria disapplicazione delle disposizioni nazionali che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime.

L'elemento di maggior rilievo, in ordine alla necessaria disapplicazione della norma nazionale, si rinviene nelle pronunzie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha più volte chiarito che in materia di affidamenti riguardanti l'uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l'individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l'espletamento, da parte della pubblica amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica.

In tale linea interpretativa si innestano anche i recenti provvedimenti As 1725 e As 1726 (riguardanti due importanti comuni con ampio litorale a spiagge), pubblicati sul bollettino n. 12 del 22 marzo, con i quali l'Autorità richiede ai comuni di modificare le determinaizoni assunte, eliminando le distorsioni anticoncorrenziali.

L'Agcm ha chiarito che in mercati in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche oggettive delle attività tecniche, economiche e finanziarie, esiste un'esclusiva, o sono ammessi a operare un numero limitato di soggetti, l'affidamento delle concessioni deve comunque avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive, al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza, connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario.

Pertanto, in relazione alla concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, l'Autorità precisa che tale decisione rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive.

Sulla base di questi presupposti, l'Agcm ritiene che i Comuni debbano disapplicare la normativa contenuta nell'articolo 1, comma 683 della legge 145/2018 per contrasto con i principi e la disciplina eurounitaria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©