Personale

Capacità assunzionali, non può essere utilizzato alcun correttivo ai parametri prestabiliti

La Corte dei conti lombarda ribadisce il principio sulle modalità di calcolo della spesa di personale degli enti locali

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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La disciplina dettata dal Dl 34/19 costituisce il nuovo ed esclusivo criterio per la determinazione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato di ciascun ente. Non può dunque essere utilizzato alcun correttivo ai parametri di riferimento, già determinati in sede normativa (spese di personale /entrate correnti). Con la deliberazione n. 96/2022, la sezione regionale di controllo della Lombardia della Corte dei conti ribadisce quanto già evidenziato dalla giurisprudenza contabile prevalente in merito alle modalità di calcolo della spesa di personale degli enti locali. L'articolo 33 del decreto n. 34 stabilisce infatti che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo di queste disposizioni sono state individuate le fasce demografiche e i relativi valori-soglia, le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio ed i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale. Sono state altresì fornite le seguenti definizioni:
a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Tuel;
b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Le nuove norme hanno dunque introdotto un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, con conseguente superamento delle regole basate sul criterio del così detto turn over. Al fine di determinare la capacità assunzionale occorre infatti rapportare la consistenza della spesa per il personale all'ammontare delle entrate correnti, dal quale va sottratto l'importo del Fcde stanziato nel bilancio di previsione. Il calcolo così operato consente di individuare, per ogni ente ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile.

Esclusa pertanto qualunque discrezionalità da parte dell'ente, risultano predeterminati i parametri di riferimento e le relative modalità di calcolo (spese di personale /entrate correnti), strumentali all'individuazione, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente sostenibile.

Il legislatore, quando ha ritenuto di prevedere una deroga alla regola generale in tema di facoltà assunzionali ha, espressamente, provveduto in tal senso, così come è avvenuto con l'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020, che sancisce la "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata.

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