Fisco e contabilità

Certificazione Covid, la Tefa non deve gravare sui fondi per le agevolazioni Tari delle utenze non domestiche

La Rgs puntualizza che le somme per il tributo provinciale non possono gravare sui contributi a favore dei Comuni

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Sono a carico del Fondone, assegnato alle Province e città metropolitane, le minori somme versate dai contribuenti a titolo di Tefa, conseguenti alle agevolazioni ricevute sulla Tari. Con la faq 39 (pareggio di bilancio), la Ragioneria generale dello Stato puntualizza che le somme per il tributo provinciale non possono gravare sui contributi previsti a favore dei Comuni.

Per il 2021, l'articolo 6 del Dl 73/2021, come convertito nella legge 106/2021, ha assegnato ai Comuni un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva per le utenze non domestiche, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Tali risorse devono essere interamente destinate ad agevolazioni e non devono invece "coprire" la quota Tefa.

La Ragioneria ricorda, infatti, che le assegnazioni del Fondone in favore delle Province sono state stimate, sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, considerando l'effetto delle agevolazioni Tari concesse dai Comuni. Per l'anno 2021, pertanto, le Province e le città metropolitane potranno certificare e vedersi riconosciuto l'intero minor gettito accertato per Tefa a valere sullo specifico fondo funzioni a esse assegnato.

La Ragioneria dello Stato ribadisce sostanzialmente quanto già era emerso dall'analisi del modello relativo alla certificazione Covid per l'anno 2021, approvato con il decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito della RgS.

La certificazione Covid-19/2021 mostra, tra le poste relative alle minori entrate, la perdita di gettito derivante dal confronto tra la Tefa 2021 e quella del 2019, differenziandosi dal modello relativo alla certificazione 2020 dove era stato assegnato un valore in misura fissa (come per la Tari dei Comuni).

Il fondo di 600 milioni di euro assegnato ai comuni per la concessione di riduzioni della Tari non sarà registrato, invece, nella parte entrata della certificazione, ma solo nella parte spesa. Nello specifico, le agevolazioni Tari concesse nel 2021 sui fondi ricevuti nello stesso esercizio dovranno essere dichiarate in corrispondenza della voce «Trasferimenti correnti a Imprese».

Infine, il chiarimento ministeriale spiega che il tributo provinciale è dovuto, invece, per le eventuali agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'articolo 53 del Dl 73/2021. In questo caso, però, la quota di contribuzione Tefa riconosciuta dai Comuni alla provincia/città metropolitana dovrà essere inserita nella certificazione Covid-19/2021 delle maggiori spese/minori entrate (articolo 1, comma 827 della legge 178/2020).

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