Fisco e contabilità

Certificazione unica dei professionisti, invio entro fine mese anche per i Comuni sostituti d'imposta

In caso di errore la comunicazione di correzione deve contenere solo le certificazioni da annullare o sostituire

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di Federico Gavioli

Entro il prossimo 31 ottobre, prorogato al 2 novembre per via delle festività, il sostituto di imposta deve provvedere all'invio telematico della certificazione unica (Cu) dei compensi erogati e delle ritenute operati in relazione ai redditi esenti o non dichiarabili mediante la certificazione dei redditi precompilata.

I sostituti d'imposta, tra i quali rientrano anche gli enti locali, utilizzano la certificazione unica 2021, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Sono tenute alla compilazione della certificazione unica tutte le amministrazioni pubbliche sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'Inps gestione dipendenti pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'Inps gestione dipendenti pubblici.

La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa Enpdep.

I dati contenuti nella certificazione unica riguardano l'imponibile contributivo Inps gestione dipendenti pubblici, ai fini previdenziali e assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

Per il periodo d'imposta 2020, i sostituti d'imposta dovevano trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2021, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, tuttavia, come anticipato, per alcune categorie di sostituiti come, per esempio, i consulenti o gli avvocati con partita Iva, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021, prorogato al 2 novembre.

Il flusso che predispone la certificazione unica deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
a) direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato.

L'invio della certificazione si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate.

Si ricorda, inoltre, che nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio del modello. Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti certificazioni uniche ordinarie e certificazioni uniche da sostituire o annullare.

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