Fisco e contabilità

Chiusura del rendiconto della gestione 2022, enti alla prova dei requisiti di virtuosità sul Pnrr

Per rispettare il termine del 30 aprile la proposta va messa a disposizione del consiglio entro un termine non inferiore a venti giorni

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Ultime battute per la chiusura del rendiconto della gestione 2022. Per rispettare il termine del 30 aprile, previsto dall'articolo 227, secondo comma, del Tuel, la proposta deve essere messa a disposizione, dei componenti dell'organo consiliare, entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità, al quale devono aggiungersi ulteriori venti giorni, non comprimibili, assegnati dall'ordinamento all'organo di revisione contabile.

Il rispetto della scadenza, oltre a evitare le sanzioni previste per il ritardo, permette ai Comuni di destinare parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate (articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018).

Approvare il rendiconto entro il 30 aprile è - da quest'anno - uno dei requisiti di virtuosità richiesti dall'articolo 8 del Dl 13/2023, il quale, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Pnrr, consente agli enti di poter incrementare le risorse destinate alla parte variabile dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale, compresi i dirigenti, nella misura massima del 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Completato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, con l'approvazione da parte della giunta, le operazioni di chiusura richiedono un ulteriore passaggio per la quantificazione delle quote accantonate, vincolate e destinate, al fine della corretta determinazione del risultato di amministrazione. Gli enti devono porre particolare attenzione alle novità sulle quote vincolate a chiusura del 2022, verificando il possibile rimborso dei contributi per l'emergenza non utilizzati entro il 31 dicembre 2022 e, anche, del contributo statale per le indennità amministratori, delle quote del Fondo di Solidarietà per il sociale, per gli asili nido e per il trasporto alunni con disabilità.

Ulteriore attenzione merita, da quest'anno, anche il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), il cui rispetto, con riferimento al saldo W2 "Equilibrio di bilancio", è diventato rilevante per consentire l'aumento del salario accessorio introdotto del sopra richiamato articolo 8 del Dl 13/2023.

Il Rendiconto dovrà, poi, considerare le diverse rendicontazioni "speciali", fra le quali ricordiamo quelle dei fondi Pnrr/Pnc, delle multe (da inviare, entro il 31 maggio, anche al Ministero dell'interno), delle quote del fondo di solidarietà comunale per il sociale, per gli asili nido e per il trasporto degli studenti con disabilità. Le relazioni di quest'ultime sono da allegare al rendiconto e da trasmettere a Sose entro il 31 maggio.

Nel 2022 si chiude, infine, la certificazione dei fondi per l'emergenza Covid che, pur essendo da inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, richiede già la sua compilazione prima della chiusura dell'allegato A/2 al risultato di amministrazione, così da garantire l'allineamento delle risultanze fra certificazione e rendiconto.

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