Appalti

Codice appalti, dalla nomina ai requisiti (più morbidi): tutte le novità per i Rup

Dal primo luglio cesseranno di avere validità le linee guida n.3 dell'Anac: attività e compiti del Rup saranno regolati dall'Allegato I.2 del Dlgs 36/2023

di Stefano Usai

Il primo luglio 2023, data di efficacia del nuovo codice degli appalti, segnerà il superamento dell'esperienza delle linee guida dell'Anac. Superamento, quindi, che coinvolgerà anche le linee guida n. 3 che dispongono in tema di nomina, requisiti e compiti del Rup. Aspetti declinati ora nell'allegato I.2 rubricato, semplicemente, «attività del Rup». Allegato, e quindi autentiche norme giuridiche, che disporrà in tema di requisiti e compiti «del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».

La nomina
L'allegato I.2 conferma che il Rup (nella sua nuova configurazione in termini di responsabile del progetto e non di mero responsabile di procedimento ex lege 241/90) deve essere un dipendente di ruolo. Nell'ultimo passaggio del codice in Consiglio dei ministri sono state apportate rilevanti modifiche sul tema, in particolare, nel comma 1 dell'articolo 15 del Dlgs 36/2023 (che disciplina la figura del Rup). La nuova formulazione del primo comma rimette alla stazione appaltante la nomina (nel testo ante approvazione, invece, la nomina veniva rimessa all'atto formale di competenza del titolare del potere di spesa). In particolare si chiarisce, anche, che il Rup può essere un dipendente a tempo determinato (come da più parti si richiedeva anche in relazione agli appalti Pnrr). Altra modifica dell'ultim'ora, rispetto allo schema approvato in prima battuta dal governo lo scorso dicembre, riguarda anche i responsabili di fase che ante approvazione finale potevano essere nominati su richiesta del Rup. La nuova formulazione rimette, anche questa prerogativa, in modo asettico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

Nell'allegato tecnico – adeguato alle modifiche appena riportate – si precisa, come già accadeva nelle linee guida, che il Rup non deve essere necessariamente un dirigente, deve avere adeguata competenza rispetto all'intervento di cui si dovrà occupare. In caso di carenza di organico e/o nomina di soggetto senza requisiti si potrà procedere con il supporto esterno (appalto di servizi) o con l'utilizzo di una apposita struttura di supporto operando "l'avvalimento" dei requisiti. In questo documento, non si ripete l'affermazione per cui il Rup «è un pubblico ufficiale», chiaramente pleonastica; si sottolinea comunque, che l'ufficio non può essere rifiutato.

Tra le novità, per quanto concerne la nomina, la precisazione – forse superflua -, che in caso di mancata nomina, il ruolo in parola è svolto dal dirigente/responsabile del servizio (come già prevede la legge 241/90 e affermato anche in giurisprudenza) e, come detto, la previsione della nomina di responsabili di fase, per la progettazione/programmazione ed esecuzione del contratto, e per la fase amministrativa..

I requisiti
Sui requisiti, rispetto alle linee guida n. 3 dell'Anac, si registra un approccio di minor rigore nel senso che, normalmente, il titolo richiesto è il diploma (salvo che per appalti di maggior complessità) e l'esperienza richiesta risulta effettivamente, si potrebbe dire, quella minima indispensabile. Ad esempio per i lavori, si precisa che l'esperienza deve essere di:

a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice
c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

Nelle linee guida n. 3, oltre ad individuare ben 4 situazioni differenti (la prima appalti di lavori per importo fino ai 150mila euro oggi non più prevista nell'allegato I.2) si prevede anche la laurea.

Stesso ragionamento, semplificando, anche per beni e servizi, nell'articolo 6 dell'allegato oltre a ribadire la necessità di un titolo adeguato (laurea per gli appalti di maggiore complessità e importo) richiede una esperienza minima.

In particolare:
a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

I compiti
Sulla definizione dei compiti si registra una "riscrittura" abbastanza chiara e coordinata con la distinzione tra i compiti "comuni" a tutte le fasi dell'attività, compiti relativi alla fase dell'affidamento ed i compiti relativi all'esecuzione del contratto (in gran parte con conferme di quanto oggi già previsto sia nelle linee guida) a cui viene anche dedicato specifico allegato I. 14 (che riproduce compiti già specificati nel Dpr 207/2010 e nel Dm 49/2018).

In relazione ai compiti comuni, accanto alla tradizionale funzione propositiva, ribadita, in tema di attività propedeutica ad esempio per i lavori, compresa la programmazione, la novità di maggior rilievo è che il Rup non proporrà più i sistemi di affidamento, criteri di aggiudicazione e tipologia del contratto (come oggi si legge nelle linee guida n. 3) ma è chiamato a «decidere» le procedure, i criteri e il tipo di contratto. Si tratta di una sottolineatura che deve essere "intermediata" soprattutto negli enti locali nel caso in cui il Rup non coincida con il soggetto titolare del potere di spesa (dirigente/responsabile del servizio). È ovvio che non avendo i poteri a valenza esterna l'attività sarà comunque di tipo propositivo. Si tratterebbe di comprendere se il mutamento del verbo (da propone a decide) abbia una maggiore intensità soprattutto per il dirigente/responsabile del servizio che non concordi sulle soluzioni tecniche prospettate dal Rup. È bene annotare, comunque, che la legge 241/90 (art. 6, comma 1, lett. e)) contiene la classica norma di chiusura prevedendo che se il responsabile di servizio non concorda deve motivare le ragioni del dissenso. Questo per una ovvia tutela del Rup (e del responsabile del procedimento).

Altra novità è costituita dal fatto che, in caso di nomina del responsabile per la fase amministrativa, il Cig deve essere acquisito da quest'ultimo e non dal Rup. Si tratta di una previsione che, stante gli adempimenti connessi e potenziali sanzioni richiesti in relazione al Cig, potrebbe condizionare la richiesta del responsabile di fase anche quando non realmente necessario.

Tra le principali novità, la previsione secondo cui il Rup «è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190» non deve pertanto solo trasmettere i dati al responsabile interessato. Ogni sezione relativa ai compiti, inoltre, si completa di una inedita clausola di chiusura che segnala come «Il Rup esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti».

Maggior chiarezza emerge anche in relazione alla competenza sulla verifica della documentazione amministrativa – salvo che sia nominato il responsabile di fase amministrativa o esista un ufficio costituito ad hoc -, e sulle verifiche delle congruità dell'offerta (nel caso di aggiudicazione al minor prezzo procederà direttamente con le verifiche). Non vi saranno più dubbi, pertanto, sulla competenza del Rup che «organizza» e gestisce i procedimenti ed adotta le decisioni conseguenti.Viene confermata la competenza del Rup sul sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta che potrà organizzare, coinvolgendo anche la commissione di gara, nel caso di necessità. La novità è la previsione secondo cui il Rup esclude gli operatori. Tale affermazione oggi risultava confermata dalla giurisprudenza e prevista nei bandi tipo. Da notare che, in modo forse superfluo l'allegato chiarisce che il Rup adotta i provvedimenti finali della procedura solo se dispone della competenza (ovvero dispone dei poteri a valenza esterna). Per la fase dell'esecuzione, in sostanza, si ribadiscono i compiti già noti.

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