Fisco e contabilità

Collegio dei revisori anche senza la parità di genere

É quanto emerge da un parere pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

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di Manuela Sodini

Nessuna obbligatorietà del rispetto della parità di genere è prevista in caso di nomina del Presidente del collegio dei revisori di un ente locale. Questo è quanto emerge in sintesi da un parere pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dove si afferma che la scelta del Presidente del collegio è demandata all'organo politico, restando nella facoltà dello stesso di disciplinarla tenendo comunque in considerazione la platea degli iscritti in fascia 3.

Il parere nasce dalla richiesta di un ente che chiede se, in occasione della nomina del collegio dei revisori, la scelta del Presidente debba o meno essere basata sul principio della equa rappresentanza di genere, precisando che nel caso di specie l'estrazione da parte della Prefettura ha individuato due componenti dello stesso genere. Il parere richiama preliminarmente l'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138 del 2011 dove si stabilisce che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti al registro dei revisori legali e all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il successivo regolamento, approvato con il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23, disciplina i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, nel rispetto dei principi fissati dal predetto articolo 16, comma 25. Al comma 25 si è aggiunto il comma 25-bis ad opera del decreto legge n. 124 del 2019, tale comma, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di Presidente, tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del richiamato regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno n.23 del 2012.

Sempre nel parere, a seguire, si legge che sono da ritenersi escluse nei confronti dell'organo di revisione degli enti locali, la cui composizione e le modalità di scelta e di nomina sono tassativamente disciplinate dalla legge, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246) e alla legge n. 215 del 2012 (Disposizioni per il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali).

Infatti, qualora il legislatore dovesse ritenere di inserire l'obbligatorietà del rispetto della rappresentanza di genere nell'organo di revisione collegiale si dovrebbe comunque rettificare il sistema di scelta dei revisori, attualmente in uso, basato sull'estrazione a sorte dei nominativi dall'elenco dei revisori degli enti locali, previa valutazione che tale modifica avrebbe in funzione del numero degli iscritti, degli enti locali interessati e anche del limite degli incarichi di cui all'articolo 238 del testo unico 267/2000.

Significativo a tale fine è il passaggio contenuto nel parere in cui si riportano i dati degli iscritti, a livello nazionale gli iscritti in fascia 3 sono per il 77,52% uomini e solo il 22,48% donne, percentuale quest'ultima che risulta ancora più bassa in diverse Regioni.

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