Progettazione

Colonnine di ricarica elettrica, ecco come rispettare le regole antincendio senza Scia e approvazione del progetto

Per case e terziario, e in linea con gli obblighi di infrastrutturazione elettrica in vigore dal 10 marzo

di Mariagrazia Barletta

Con l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica nei condomini o in attività dei settori terziario e industriale si rischia di dover riavviare i procedimenti antincendio. Potrebbe essere necessario ripresentare la Scia antincendio, preceduta – nei casi più complessi – dall'approvazione del progetto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Oneri di non poco conto, che possono essere evitati se l'installazione risponde a precisi requisiti, riassumibili in dieci punti, individuati dai Vigili del Fuoco e divulgati con una circolare pubblicata nel 2018; ma resa oggi resa ancora più attuale dalla doppia spinta propulsiva all'installazione dei punti di ricarica: data sia dagli incentivi, innalzati al 110% nell'ambito del Superbonus, sia dai nuovi e più stringenti obblighi di infrastrutturazione elettrica introdotti dal Dlgs 48 del 2020, che saranno attivi a partire dal prossimo 10 marzo.

La circolare del 2018 riguarda l'installazione delle infrastrutture di ricarica in attività (nuove o esistenti) soggette ai controlli di prevenzione incendi. Si tratta delle attività elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011. La circolare ha valore, ad esempio, per i condomini, gli esercizi commerciali, per le autorimesse (per quelle pubbliche sono previsti requisiti aggiuntivi) e per svariate attività produttive, se superano le soglie di assoggettabilità agli obblighi antincendio. Va ricordato che di recente i Vigili del Fuoco hanno pubblicato anche uno studio sui rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumulo litio-ione, elaborato con l'Enea.

Il bivio tra «modifica rilevante» e «non rilevante»
La realizzazione di infrastrutture per la ricarica elettrica comporta una modifica all'attività. A partire da questa evidenza, per l'antincendio si apre un bivio con due strade possibili: la modifica può essere «rilevante» o «non rilevante» ai fini della sicurezza. La differenza è significativa, perché su di essa si basa l'obbligo di attivare o meno i procedimenti antincendio, quali la Scia e, per le attività più complesse di categoria B e C (ai sensi del Dpr 151 del 2011), l'esame del progetto. L'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica va classificata come «modifica non rilevante» se vengono rispettate tutte le indicazioni contenute nelle linee guida del 2018. In questo caso la modifica va semplicemente documentata al Comando dei Vigili del Fuoco in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio e non occorre la Scia e nemmeno l'esame del progetto. Al contrario, se l'infrastruttura non è conforme alle linee guida, la modifica è considerata «rilevante» e va ad attivare l'obbligo di Scia e, in alcuni casi – come specificato più avanti – il progetto deve essere esaminato dal Comando provinciale prima di essere realizzato.

I dieci passi per evitare l'attivazione dei procedimenti antincendio
L'osservanza delle indicazioni dei Vigili del Fuoco garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. L'alternativa è la valutazione del rischio di incendio ed esplosioni. Come indicato dalle linee guida, la Scia e la valutazione del progetto possono essere evitate se si rispettano precisi requisiti, in tutto dieci.

1 - La regola dell'arte
Gli elementi che costituiscono il sistema di ricarica devono essere progettati, realizzati e manutenuti nel rispetto della regola dell'arte e dunque conformemente alle norme Cei applicabili.

2 - Le interferenze
Vanno valutati i rischi da interferenza tra la stazione di ricarica ed eventuali impianti o depositi di materiale infiammabile o combustibile, in quanto un loro innesco aggraverebbe il rischio. In caso di interferenza vanno previste misure per contenere il rischio incendi. Ovviamente, le stazioni di ricarica non vanno installate in aree classificate a rischio di esplosione.

3 - La stazione di ricarica
La stazione di ricarica va dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, opportunamente segnalato ed accessibile anche ai soccorritori, che blocchi l'alimentazione della stazione stessa. Se è già presente un comando generale di sgancio a servizio dell'intera attività, questo deve agire anche sulla stazione di ricarica. Devono essere aggiunti estintori portatili adatti ad essere impiegati su apparecchi o impianti in tensione. Ne occorre uno ogni cinque punti di connessione (o frazione).

4 - La cartellonistica
La stazione di ricarica va segnalata con idonea e ben visibile cartellonistica. Anche i dispositivi di sezionamento di emergenza vanno individuati mediante segnaletica, che deve essere conforme al Dlgs 81 del 2008 (titolo V).

5 - Le modalità di ricarica
Le modalità di ricarica ammesse sono di due tipologie, definite universalmente «Modo 3» e «Modo 4». Nella prima (in corrente alternata) il sistema di alimentazione è collegato permanentemente alla rete elettrica ed è presente un sistema di controllo che si serve di un circuito Pwm (Pulse width modulation). Si tratta di un sistema di comunicazione tra stazione e veicolo che garantisce la sicurezza della processo di ricarica. Il «Modo 4» prevede il collegamento indiretto del veicolo alla rete in corrente alternata di alimentazione. In sintesi, il caricabatteria non è a bordo del veicolo ma nella stazione di ricarica.

6 - L'ispezione dei cavi
Prima di qualsiasi utilizzo, il cavo di connessione (di qualsiasi tipologia sia) va verificato a vista per scongiurarne un utilizzo in presenza di deterioramenti o danneggiamenti. Per le connessioni auto-colonnina di tipo C vanno prese alcune precauzioni. La connessione di tipo C – va specificato – è quella in cui il cavo di alimentazione a cui si collega il veicolo è fissato in modo permanente all'infrastruttura di ricarica. In questo caso un apposito cartello (o anche un'etichetta) deve indicare l'obbligo di ispezionare il cavo prima di ciascun utilizzo. Nei luoghi con accesso al pubblico tali ispezioni vanno effettuate con cadenza settimanale e annotate nel registro dei controlli.

7 - Le caratteristiche delle connessioni
Per prevenire effetti termici pericolosi, l'isolamento del cavo di alimentazione deve resistere all'usura e se ha una schermatura metallica, questa deve essere messa a terra.

8 - I veicoli omologati e revisionati
I veicoli elettrici sottoposti a ricarica devono essere omologati e aver superato positivamente la revisione periodica.

9 - La documentazione tecnica da conservare
Esiste poi l'obbligo di conservare alcuni documenti tecnici per esibirli in caso di controlli. Bisogna conservare la relazione sulle caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica, contenente, tra l'altro, i particolari costruttivi e le misure adottate relativamente alla protezione dagli incendi e dalle esplosioni. La documentazione deve inoltre indicare il numero di infrastrutture installate, il nome del proprietario e di chi provvederà alla gestione e manutenzione ordinaria del sistema di ricarica. Vanno messe nero su bianco anche le attività di informazione e comunicazione previste nei confronti degli utenti. Deve essere sempre disponibile, inoltre, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, che va mantenuta sempre aggiornata.

10 - Le verifiche
Periodicamente ed ad ogni operazione di modifica della stazione di ricarica, che ne alteri le caratteristiche elettriche, vanno eseguite e documentate le verifiche previste dalla legge.

Cosa succede se non si rispettano i dieci punti
Come accennato, se l'infrastruttura non rispetta le indicazioni delle linee guida, la modifica all'attività deve essere considerata «rilevante». E qui si apre una seconda biforcazione: va valutato l'aggravio di rischio. Se c'è aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza occorre presentare la Scia antincendio e, nel caso si ricada in categoria B o C, allora va anche richiesto al Comando, prima della Scia, l'esame del progetto. Se la modifica è rilevante, ma non c'è aggravio, allora alla Scia bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio e va escluso in ogni caso l'esame del progetto. La Scia, anche se non c'è aggravio del rischio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista antincendio, dunque iscritto negli elenchi del Viminale).

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