Fisco e contabilità

Compatibilictà degli incarichi, calcolo del Fcde e agenti contabili: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Componente Cda e (successiva elezione a) consigliere comunale

L’articolo 1, comma 718, legge 296/2006 opera anche nel caso di elezione a consigliere comunale sopravvenuta all’incarico ricoperto di componente dell’organo di amministrazione di società di capitali, confermandosi così il divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento a carico della società. La disposizione stabilisce che «Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società». Il termine assunzione indicato va ragionevolmente inteso come onnicomprensivo sotto l’aspetto temporale, nel senso che si riferisce contemporaneamente alla carica elettiva assunta prima e dopo l’attribuzione dell’incarico di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 300/2024

Determinazione fondo crediti di dubbia esigibilità

Se la base di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità è costituita dai residui attivi conservati al conto del bilancio dopo il più recente riaccertamento ordinario – poiché non avrebbe senso costituire accantonamenti a fronte di residui attivi che non incidono più sul risultato di amministrazione – le percentuali di accantonamento (complemento a cento delle percentuali di residui riscossi) sono ricavate dalla capacità di riscossione “storica” dell’ente, e devono pertanto tenere conto dell’ammontare dei residui attivi che si riteneva di poter riscuotere in ciascuno degli esercizi del quinquennio di riferimento (ad esempio, i residui attivi iniziali dell’esercizio 2020 sono quelli conservati o reiscritti all’esito del riaccertamento ordinario 2019; eventuali cancellazioni occorse nei riaccertamenti successivi - 2020, 2021 e 2022 - non rilevano).
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Deliberazione n. 149/2024

Agenti contabili e moduli organizzatori

I moduli organizzatori espressamente previsti dalla legge per la gestione degli agenti contabili sono due. Il più semplice di essi, previsto dall’articolo188 Rd n. 2440/1923, è costituito dalla individuazione, anche solo di fatto, di un soggetto, da qualificarsi agente contabile, che si serve di una pluralità di altri soggetti in posizione subordinata (siano essi cassieri, impiegati o commessi), da qualificarsi “fiduciari” in ragione del particolare rapporto che li lega all’agente, senza che abbia rilevanza alcuna la circostanza che questi ultimi siano o meno individuati dalla stessa amministrazione. Il più elaborato modulo organizzatorio, previsto dall’articolo 192 Rd n. 2440/1923, si realizza invece laddove la amministrazione abbia preventivamente diviso, in diritto o solo in fatto, i compiti relativi alla gestione de qua tra un soggetto qualificato come contabile principale e una pluralità di altri soggetti qualificati come contabili secondari, talché si determina una confluenza delle gestioni di questi ultimi in quella complessiva del primo, con una conseguente concentrazione delle contabilità secondarie in una principale. La legge si preoccupa di tenere comunque distinte nei rapporti interni le suddette gestioni, stabilendo che i contabili principali non rispondono dei fatti dei contabili secondari, salvo che siano essi stessi imputabili di colpa o di trascuratezza.
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 152/2024

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