Fisco e contabilità

Compensi dirigenti, giudizio di conto e piano performance: le massime della Corte dei conti

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Assistenza nei processi tributari

Gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l’ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 (relativi al trattamento accessorio) in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Queste risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo. Al pari degli incentivi per funzioni tecniche e dei compensi professionali degli avvocati, anche questi compensi rispondono perfettamente alle caratteristiche individuate dalle Sezioni riunite in quanto «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto, in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica».
Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 18/2024

Ex esattori e giudizio di conto

A distanza di decenni dalla riforma del sistema della riscossione e in conseguenza della soppressione delle cessate esattorie, gli “ex ricevitori” non hanno ormai più alcuna possibilità di disporre, né materialmente, né giuridicamente, dei crediti e delle somme da riscuotere. Essi non hanno, dunque, possibilità di effettuare quelle operazioni di “gestione contabile” dei crediti o delle somme riscosse che dovrebbero trovare rappresentazione nel “conto giudiziale” e che dovrebbero formare l’oggetto del giudizio sul conto stesso, dovendo essi, semmai, provvedere soltanto alla eventuale sistemazione scritturale delle partite rimaste pendenti, sulla base dei sopravvenienti provvedimenti relativi alle “tolleranze”, alle integrazioni d’aggio e alle relative compensazioni o alla registrazione di altre vicende comunque incidenti sui rapporti tra ex ricevitorie e amministrazione. Queste ultime vicende del rapporto, peraltro, si svolgono e si esauriscono a livello amministrativo, senza comportare l’assoggettamento al regime del giudizio di conto. Venute meno le esattorie, infatti, sono venuti meno anche i compiti dei ricevitori, con il passaggio delle relative funzioni ai nuovi concessionari. Pertanto, il conto giudiziale in esame presenta la peculiarità di non registrare alcun movimento (dunque, alcun atto di gestione), né in carico, né in discarico, con la conseguenza che si deve concludere per l’improcedibilità del conto.
Sezione giurisdizionale della Calabria - Sentenza n. 211/2024

Piano della performance

L’assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all’esercizio della facoltà espressamente prevista dall’articolo 169, comma , Dlgs 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l’ente locale dagli obblighi previsti dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs 150/2009 (piano della performance) espressamente destinato alla generalità delle pubbliche amministrazioni e, come tale, da considerarsi strumento obbligatorio. In tal senso giova richiamare la circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle amministrazioni ubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 (tra cui sono ricompresi gli enti locali), richiama le disposizioni previste dall’articolo 10, comma 5 del Dlgs 150/2009 ai sensi delle quali grava l’obbligo di «(…) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell’eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (…)».
Sezione regionale di controllo del Veneto - Deliberazione n. 305/2024

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