Personale

Compensi per la mansione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione solo ai titolari di posizione organizzativa

La corresponsione di emolumenti non previsti dai contratti collettivi comporta colpa grave

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di Claudio Carbone

Rispondono di danno erariale gli apparati amministrativi coinvolti nel procedimento di assegnazione della mansione retribuita di responsabile del servizio di prevenzione e protezione assegnata a chi non è titolare di posizione organizzativa dove istituita. La corresponsione di emolumenti non previsti dai contratti collettivi di lavoro quale compenso per l'espletamento del servizio, nello specifico, è fonte di responsabilità sotto il profilo della colpa grave. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, con la sentenza n. 72/2021 che ha visto condannare rispettivamente il Direttore generale, il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Responsabile Uoc Risorse umane di una azienda sanitaria regionale, al rimborso a favore dell'ente dei compensi corrisposti a un dipendente tecnico, per lo svolgimento della funzione di Rspp. La sentenza trova fondamento nel combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 31 del Dlgs 81/2008, che qualifica l'attività quale funzionale a obiettivi istituzionali (la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori), trasversalmente propri di tutte le attività lato sensu "produttive", pubbliche e private, pur presentando profili contenutistici e responsabilità peculiari. Ma elemento centrate della questione è che tale funzione è stata affidata a un soggetto legato all'azienda pubblica da un rapporto di lavoro dipendente e, quindi, soggetto al limite imposto dagli articoli 2, comma 3 e 45 del Dlgs 165/2011, relativi al trattamento economico dei dipendenti pubblici e dove la deroga al principio generale dell'onnicomprensività della retribuzione è consentita per le sole ipotesi derogatorie normativamente disciplinate, in un quadro di assoluta tassatività per le figure dirigenziali e con aperture di poco maggiori per quelle non dirigenziali (i cosiddetti incentivi per le funzioni tecniche, previsti dal Codice degli appalti; per il recupero delle imposte evase, per il personale dell'amministrazione finanziaria e degli enti locali, reintrodotti da ultimo con la legge 145/2018 o, ancora, i compensi per gli avvocati degli enti pubblici (legge 247/2012).

Su tali basi, la Procura ha ritenuto che l'erogazione, al dipendente incaricato del ruolo di Rspp, dei compensi per l'attività svolta si sia collocata al di fuori delle previsioni del contratto nazionale di riferimento (comparto Sanità, 1998-2001), perché in contrasto con le clausole che «dettano modalità e procedure per il conferimento degli Incarichi, delle Indennità di funzione e della loro misura», contenute in particolare negli articoli 20 e 21 del Ccnl. Veniva, peraltro, accertato che all'epoca dei fatti gli incarichi di posizione organizzativa determinati con atto aziendale risultavano tutti assegnati, cosicché «nessuna indennità, supplementare e/o specifica, poteva essere corrisposta legittimamente».

Infine, il Pubblico ministero, in considerazione dei ruoli rispettivamente rivestiti dai soggetti coinvolti e, di conseguenza, degli obblighi a loro carico, nonché del contributo reiterato alla conferma dell'incarico in argomento, ha evidenziato, quanto al rilievo della colpa della condotta, che nella vicenda non occorreva essere particolarmente esperti per apprezzare e comprendere il significato delle norme. Dalla semplice lettura delle stesse si poteva evincere agevolmente che non solo il servizio di prevenzione e protezione fosse obbligatorio e da considerarsi come una ordinaria attività istituzionale del dipendente nominato come responsabile, ma che la remunerazione dell'incarico poteva concepirsi solo se ancorata alla posizione organizzativa.

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