Fisco e contabilità

Con il Piao torna il piano esecutivo di gestione «solo finanziario»

Il Piao, nel farsi carico di questa doppia anima del Peg, ritorna all'antico

di Elena Masini

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi del Piao (Dpr 81/2022 e Dm del 30 giugno 2022) decolla la "semplificazione" dei documenti di programmazione fortemente voluta dal Ministro Brunetta e prevista dall'articolo 6 del Dl 80/2021. Dal 2022 vengono "archiviati" e integrati nel Piao:
• il piano della performance;
• il piano delle azioni positive;
• il piano delle azioni concrete;
• la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
• il piano di prevenzione della corruzione;
• il piano operativo del lavoro agile;
• il piano di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche.

Per gli enti locali, l'articolo 2 del Dpr 81/2022 prevede che nel Piao vengano assorbiti il piano della performance (articolo 10 del Dlgs 150/2009) e il piano dettagliato degli obiettivi (articolo 108 del Dlgs 267/2000). Viene quindi da chiedersi quale sia il destino riservato al Piano esecutivo di gestione, previsto dall'articolo 169 del Tuel, che il decreto legge 174/2012 aveva accorpato organicamente al piano della performance e al Pdo (comma 3-bis), con un intento anch'esso semplificatore che nel corso degli anni non ha riscosso particolare successo. Perché a livello teorico è indubbio che gli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti devono essere accompagnati dalle risorse umane e finanziarie (oltre che strumentali) e quindi è corretto l'approccio per cui con un unico atto si debbano approvare sia gli obiettivi di performance che le risorse finanziarie ad essi collegati, come ricordato anche dalla Corte dei conti (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 7 luglio). La prassi, tuttavia, ha dimostrato come le diverse competenze nella redazione dei provvedimenti (servizio finanziario il Peg e servizio personale il piano della performance), i differenti percorsi da attivare per la loro approvazione (il piano della performance necessita di una negoziazione tra amministratori e dirigenti e la validazione degli obiettivi da parte dell'Oiv, mentre il Peg viene redatto unitamente al bilancio) hanno spesso condotto ad un disallineamento (temporale e procedurale) piuttosto che ad una vera e propria unificazione organica dei provvedimenti. Tant'è che molti enti, per non approvare separatamente l'assegnazione finanziaria delle risorse dagli obiettivi di performance, attendevano anche mesi, con problemi gestionali facili da immaginare.

Il Piao, nel farsi carico di questa doppia anima del Peg, ritorna all'antico. I decreti attuativi dispongono:
• l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 3-bis dell'articolo 169 del Tuel, il quale prevede(va) che «Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG». Pertanto, dal 2022 l'unicità di questi provvedimenti viene superata;
•l'accorpamento, come abbiamo visto, del piano della performance e del piano degli obiettivi nel Piao;
• la conferma del Peg quale atto autonomo e separato dal Piao. Infatti, l'articolo 2, comma 2, del Dm 24 giugno 2022 esclude dal Piao gli adempimenti di carattere finanziario non previsti dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 80/2022.

Grazie a questa modifica, il Peg torna ad essere un atto esclusivamente finanziario in cui dettagliare i capitoli di bilancio assegnati ai singoli dirigenti/responsabili per la gestione delle risorse, che dovrà garantire una coerenza con il Piao ma senza esservi legato a doppio filo. I responsabili finanziari potranno quindi sottoporre all'organo esecutivo il Peg senza dover attendere la definizione degli obiettivi e senza rischiare blocchi nella gestione delle risorse di bilancio.

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