Appalti

Concessioni demaniali marittime, per il rinnovo non è necessaria la procedura di appalto

È indispensabile soltanto che il procedimento informale si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio

di Amedeo Di Filippo

Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto in quanto l'applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte va valutata alla luce dell'articolo 37 del codice della navigazione, che non lo prevede. Lo afferma il Cga Sicilia con la sentenza n. 350 del 22 maggio.

Il caso
Un operatore economico ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima per il mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti. L'Autorità portuale ha reso nota la richiesta e invitato a presentare eventuali domande di concessione in concorrenza. Un altro operatore ha presentato l'istanza e l'Autorità ha indetto la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri istruttori da parte degli enti competenti. All'esito la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ritenendo ammissibili entrambe le istanze e ha oreso il via la fase di comparazione ai fini della scelta del contraente per la stipula del nuovo atto concessorio. Entrambi i concorrenti hanno formulato la propria offerta economica ee è stato individuato quale concessionario l'altro operatore e all'uscente è stato ordinato di sgomberare l'area. I due concorrenti hanno impugnat.o gli atti della procedura adottati dall'Autorità, il Tar ha accolto il ricorso e annullato la determinazione di conclusione della procedura. In appello sia i due operatori che l'Autorità portuale. Il Cga per la Regione Siciliana ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'originario ricorso.

L'affidamento
Con uno dei motivi del ricorso si sono lamentati vizi di violazione e falsa applicazione dell'articolo 37, terzo comma, del Codice della navigazione, secondo cui, nel caso di concorso di più domande di concessione, si procede a licitazione privata qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti due commi: ossia nei confronti del richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico (comma 1); ovvero delle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili (comma 2).
Il Cga afferma che non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche delle procedure a evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione. L'assenza dell'obbligo è dovuta al fatto che l'articolo 37 contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi dei contratti pubblici, in cui è l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo. È indispensabile unicamente che il procedimento informale si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze e le chances concorrenziali delle imprese contendenti.
In altri termini, la concomitanza di domande di concessione prevista dall'articolo 37 determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione di stipulare un contratto e pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica, sicché la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale perché verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate. Con la conseguenza che gli obblighi di trasparenza, imparzialità e rispetto della par condicio sono soddisfatti da un efficace ed effettivo meccanismo pubblicitario preventivo sulle concessioni in scadenza, in vista di un loro rinnovo in favore del migliore offerente, all'evidente fine di stimolare il confronto concorrenziale tra più aspiranti; e da un accresciuto onere istruttorio e motivazionale rivelatore degli incombenti adempiuti dall'amministrazione al fine di rendere effettivo il confronto tra le istanze e da cui emergano in modo chiaro le ragioni della scelta operata in favore del concessionario prescelto, in applicazione del criterio guida della più proficua utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse.

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