Concorsi, inammissibile l'integrazione dei titolo nella domanda di partecipazione
Niente soccorso istruttorio se il candidato manca di «autoresponsabilità»
Nei concorsi pubblici la puntuale indicazione dei titoli è elemento della domanda di partecipazione la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da una eventuale comunicazione successiva alla scadenza dei termini indicati dal bando. Diversamente si consentirebbe non una mera, sensata, regolarizzazione della domanda, quanto piuttosto una vera e propria, arbitraria, integrazione della stessa. Una "correzione" dell'istanza che non è ammissibile in materia di pubbliche selezioni, in ragione della perentorietà delle scadenze e del correlato rispetto del principio della parità tra tutti i concorrenti. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7815/2021) ha precisato che anche laddove i titoli in questione siano già in possesso dell'Amministrazione è comunque necessario che nella domanda di partecipazione al concorso ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli e l'attento riferimento alle certificazioni inserite nel relativo fascicolo. In difetto di questi elementi non può scattare alcun onere di soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione. Ciò perché questo istituto generale del procedimento amministrativo non è giustificabile nei casi in cui confligga con un altro principio altrettanto generale: quello della "autoresponsabilità".
In forza di quest'ultimo precetto ciascun concorrente sopporta le conseguenze dei propri errori nella compilazione ovvero nella trasmissione della domanda concorsuale. E per il giudice di Palazzo Spada l'affermazione di questi concetti è coerente con la portata diffusa che si riconosce all'istituto del soccorso istruttorio, anche nell'ambito delle procedure concorsuali, quale doveroso modo di agire dell'amministrazione volto a superare inutili formalismi burocratici in nome del canone della massima partecipazione dei capaci e meritevoli. Va infatti individuato un limite per evitare che la dilatazione eccessiva dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio alteri la par condicio; violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa; eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura; incida sul divieto di disapplicazione della disciplina speciale contenuta nel bando. Per il Consiglio di Stato il confine applicativo del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione in sede di domanda di un titolo valutabile: consentire a un candidato di dichiarare, con il termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio evidentemente arbitrario rispetto ai suoi concorrenti più diligenti nella composizione della domanda.