Personale

Concorsi, niente stampati di leggi in aula se la prova non richiede sforzo mnemonico

Non è illogico o irragionevole che l'ente informi all'ultimo momento che è vietato consultare codici e testi

di Pietro Alessio Palumbo

Il fine del concorso pubblico è sempre e in ogni caso quello di valutare il grado delle competenze dei candidati per reclutare quelli più utili agli uffici dell'ente che ha divulgato il bando. Su questo presupposto il Tar Campania-Napoli (sentenza n. 6504/2022) ha chiarito che non può dirsi illogico o irragionevole - unici ambiti entro i quali è ammesso il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte della commissione esaminatrice - che l'ente diversamente dalla maggior parte dei concorsi pubblici informi all'ultimo momento che è vietato consultare in aula codici e testi normativi.

La commissione concorsuale con una nota inviata ai candidati solo pochi giorni prima delle prove, nel disciplinare lo svolgimento organizzativo degli esami, aveva inibito l'utilizzo di leggi, decreti, testi normativi e regolamentari durante la prova scritta. Una preclusione che non era stata stabilita nel bando di concorso in questione; e ciò secondo la difesa del concorrente bocciato aveva avuto come conseguenza la violazione del legittimo affidamento riposto dal candidato.

Secondo il giudice amministrativo napoletano laddove la commissione d'esame valuti non necessario né tantomeno utile alla selezione dei candidati più preparati, la consultazione o l'ausilio dei testi normativi, può certamente stabilirlo nel corso stesso delle procedure d'esame. Ciò è certamente legittimo e sensato soprattutto quando la richiamata valutazione discrezionale della commissione concorsuale fondi questa propria scelta sul fatto che la prova non richiede un particolare sforzo di memoria; tale che possa impedire ai concorrenti stessi di poter sostenere la prova pratica delle selezioni senza l'ausilio di testi normativi scritti. E questo vale soprattutto nei casi come quello sottoposto all'esame del tribunale amministrativo campano laddove la suddetta prova concorsuale non consiste nella redazione del classico tema implicante la riproduzione, il richiamo, ovvero l'analisi di fonti normative, bensì in uno modello schematizzato di atto deliberativo di adozione di regolamenti e provvedimenti disciplinari dell'ente che ha in corso le procedure di reclutamento del nuovo personale da inserire nei propri ruoli. In altre parole quando il contenuto della selezione concorsuale non è propriamente indirizzata a un approccio teorico o comunque elaborativo di nozioni e cognizioni che abbia necessariamente a base nome di legge o di regolamento, ma più puntualmente le conoscenze e capacità spiccatamente pratiche dell'aspirante al posto di lavoro nell'Amministrazione reclutante, l'utilizzo di Gazzette Ufficiali e stampati può sostanzialmente non servire: a ben vedere una tale la selezione è concentrata su un approccio alla funzione stessa che si andrà ad espletare. In queste circostanze neppure è denunciabile disparità di trattamento poiché il divieto di utilizzo dei codici e testi di legge – sebbene in prossimità dell'esame – evidentemente riguarda tutti i candidati chiamati a confrontarsi nella prova d'esame.

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