Personale

Congedo parentale, resta un rebus l'età del figlio che consente la retribuzione al 100%

L'Aran, interrogato da un ente, non scioglie i dubbi e rinvia la questione al Dipartimento della Funzione pubblica

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di Consuelo Ziggiotto

Ancora nessuna certezza sull'età figlio entro la quale i primi trenta giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero, se il limite anagrafico sia cioè quello dei 6 oppure dei 12 anni di vita del figlio. L'Aran, interrogato da un ente, non scioglie i dubbi e rinvia la questione al Dipartimento della Funzione pubblica.

La vicenda ha radici piuttosto lontane nel tempo che risalgono alla modifica del Dlgs 151/2001, nell'agosto scorso, ad opera del Dlgs 150/2022. Il risultato della rivisitazione del testo unico a tutela della maternità e della paternità è stato un arricchimento del congedo parentale, una spinta alla genitorialità che si è materializzata in 9 mesi complessivi di congedo parentale retribuito al 30% (prima della riforma i mesi retribuiti al 30% erano 6) di cui tre mesi per ciascun genitore, non trasferibili, e altri tre da godere in via alternativa, entro i 12 anni di vita del figlio.

Ad agosto del 2022, la lettura del novellato testo unico in combinato disposto con le disposizioni contrattuali di miglior favore riferite ai primi trenta giorni di congedo parentale, non hanno prodotto dubbi interpretativi e questo nemmeno dopo la sottoscrizione del Ccnl del 16.11.2022 che ha confermato la precedente disciplina. L'Aran stessa in un orientamento applicativo pubblicato sul sito (Csan 105 del 22.12.2022) confermava che alla luce delle citate modifiche legislative, i primi trenta giorni di congedo parentale computati complessivamente per entrambi i genitori davano diritto alla retribuzione intera fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio.

Le certezze sono crollate dopo la modifica al Dlgs151/2001 ad opera della legge di Bilancio. Il legislatore è tornato sul trattamento economico del congedo parentale, modificando l'art. 34 del Dlgs151/2001 e introducendo il congedo parentale all'80%. Trattamento migliorativo, quest'ultimo, da applicare ad uno dei tre mesi non trasferibili, in alternativa tra i genitori, solo se goduto entro i 6 anni di vita del figlio.Che il congedo all'80% non sia un beneficio applicabile al pubblico impiego perché assorbito dal beneficio contrattuale che vuole i primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti al 100% è già stato chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica nel parere 20810.

Quello che rimane da chiarire, e il compito a parere dell'Aran è della Funzione pubblica, è se il congedo al 100% possa valicare la soglia anagrafica dei 6 anni di vita del figlio. Se cioè il beneficio contrattuale si muova pur sempre nella cornice legale dell'art. 34 del Dlgs151/2001 o la possa valicare. Nel frattempo appare più suggestiva la lettura prudente del combinato disposto, che vuole riconosciuto il beneficio del trattamento economico per intero per i primi trenta giorni solo entro i 6 anni di vita del figlio.

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