Amministratori

Consegnatari delle azioni, resa del conto anche per i titoli «dematerializzati»

Senza un dirigente a cui affidare la gestione delle azioni, la veste di agente contabile è ricoperta dal sindaco

di Marco Rossi

La Corte dei conti della Calabria (con la sentenza n. 220/2021) ha confermato, in materia di agenti contabili, che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli cosiddetti "dematerializzati", perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.

In quanto "dematerializzati" - però - il soggetto obbligato non è il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma colui che è stato incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista delle società partecipate detenute.

A confermare questa circostanza rileva, altresì, il fatto che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, sulla base del Rd 827/1924, esteso agli enti locali dall'articolo 93 del Tuel.

Si tratta di una pronuncia che si colloca in stretta continuità con gli orientamenti consolidati della magistratura contabile che, nel corso del tempo, hanno confermato l'obbligo di predisposizione e presentazione del modello n. 22, intestato specificamente (secondo il Dpr 194/1996) al «conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni».

Del resto, la stessa Corte di cassazione aveva sancito che l'inclusione dei diritti e azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto costituisce applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici … la Corte dei conti deve ritenersi fornita di questa giurisdizione anche in relazione ai conti aventi a oggetto azioni e quote societarie.

L'intervenuta dematerializzazione ha, però, comportato una significativa evoluzione rispetto all'individuazione dell'agente contabile, tenuto agli obblighi di resa del conto giudiziale, dal momento che è stata superata una logica di "mera custodia", rilevante in passato in presenza di titoli "fisici".

Ne consegue, in questo rinnovato contesto, come l'agente contabile più propriamente sia il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero chi le gestisce: il riferimento è, quindi, al titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, rappresentando l'ente alle riunioni delle società ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale.

Il modello predisposto, quindi, deve riportare la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni, anche avuto riguardo ai dividendi che sono stati progressivamente distribuiti.

Sempre secondo la magistratura contabile (si veda, soprattutto, la sentenza n. 127/2020 della Corte dei conti Toscana) si rende necessario documentare, mediante un'apposita relazione, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se questa rendicontazione riguarda «una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio».

È stato chiarito che, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco che assume la veste di agente contabile, in considerazione – soprattutto – della previsione recata dall'articolo 9 del Dlgs 175/2016, secondo cui «per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato».

A discapito della specifica denominazione caratterizzante il modello 22 (che fa riferimento ai titoli azionari), infine, non è possibile escludere dalla rendicontazione le partecipazioni diverse dalle azioni: lo schema non può ritenersi, infatti, né vincolante né limitativo, dovendo contemplare tutte le partecipazioni sociali dell'ente (Corte dei conti Sicilia, sentenza n. 197/2020).

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