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Consiglio di Stato, buona anche la seconda convocazione per evitare lo scioglimento del Comune

Data l'impossibilità per il consiglio di raggiungere il quorum in prima convocazione

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di Amedeo Di Filippo

L'impossibilità per il consiglio comunale, in prima convocazione, di raggiungere il quorum previsto dal regolamento per la validità della riunione non configura un'ipotesi di scioglimento qualora sussista il quorum per la validità della riunione in seconda convocazione. Lo afferma la commissione speciale del Consiglio di Stato con il parere n. 1108 del 28 giugno.

Il quesito
Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno ha chiesto un parere circa lo scioglimento dei consigli comunali (articolo 141 del Tuel), con particolare riferimento all'applicazione dell'ipotesi dissolutoria di cui al comma 1, lettera b), n. 4, ossia quando non possa essere assicurato il normale funzionamento per «riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti del consiglio». Il Viminale ha chiesto se possa configurarsi la fattispecie di impossibilità di funzionamento, cui debba conseguire lo scioglimento, l'ipotesi in cui sia impossibile la validità della riunione dell'organo collegiale in prima convocazione per deliberare la surroga a seguito delle dimissioni o del venir meno di suoi componenti e sia invece possibile il raggiungimento del più basso quorum richiesto per la validità della riunione in seconda convocazione. Ha inoltre chiesto se l'eventuale risposta negativa debba essere riferita alla generalità delle deliberazioni o debba essere circoscritta solo a quelle obbligatorie per legge e prive di valutazione discrezionale.

La posizione del ministero
Richiamando l'articolo 38, comma 2, del Tuel, che affida al regolamento l'onere di indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo di quelli assegnati senza computare il sindaco, il ministero ha sempre ritenuto che l'impossibilità di funzionamento idonea a integrare l'ipotesi dissolutoria di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 4, vada riscontrata in tutti i casi in cui la sostituzione dei consiglieri sia impedita per incapienza delle liste dei non eletti ovvero per l'espressa rinuncia di questi ultimi ove presenti, che rendano impossibile la convocazione dell'organo collegiale in prima convocazione per deliberare la surroga.
Per procedere alla seconda convocazione, che richiede un quorum strutturale inferiore, si deve necessariamente passare per la prima convocazione, la quale però deve essere astrattamente possibile. Ad avviso del ministero, tale orientamento, finora maggioritario, si pone in contrasto con quanto affermato dal Consiglio di Stato in una pronuncia del 2006, secondo cui sarebbero irrilevanti le ragioni per le quali non si è potuta tenere l'adunanza in prima convocazione, per cui in caso di dimissioni (non contestuali) dei consiglieri comunali, tali da determinare la riduzione del numero dei componenti al di sotto della soglia richiesta per la validità delle sedute in prima convocazione, il consiglio comunale può provvedere alla surroga anche con il quorum, inferiore, previsto dal regolamento per le sedute in seconda convocazione. Posizione autorevolmente ribadita dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 2273 del 17 marzo scorso, forte di una lettura di ispirazione antiformalistica del dato normativo volta a neutralizzare le potenziali azioni opportunistiche in grado di paralizzare la vita dell'ente e condurre allo scioglimento anticipato in contrasto con la volontà popolare espressasi nelle elezioni.

E quella del Consiglio di Stato
A detta del Viminale, la prospettiva riaffermata dai giudici amministrativi, tesa a salvaguardare in ogni caso il rispetto del principio della sovranità popolare espressa nelle elezioni, sembra porsi in contrasto con il fondamentale principio dell'autonomia statutaria degli enti locali, costituzionalmente garantito e declinato attraverso la riserva di legge di cui all'articolo 38, comma 2, del Tuel. Tesi che la commissione speciale non ritiene condivisibile, in quanto la seconda convocazione di un organo collegiale ha proprio lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni allo scopo di evitarne la paralisi. Questo comporta la sostanziale irrilevanza delle ragioni per le quali non si è potuta tenere l'adunanza in prima convocazione, qualunque ne possa essere la ragione, in quanto, si legge nel parere, «l'impossibilità di funzionamento dell'organo rappresentativo dovrebbe costituire ipotesi residuale ed eccezionale, insuscettibile di applicazioni estensive».

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