Fisco e contabilità

Consolidato, l'indisponibilità del bilancio di uno dei componenti del gruppo non ne preclude l'approvazione

La mancanza delle informazioni necessarie può impedire il consolidamento

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di Alessandro Festa e Elena Masini

La mancata proroga del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 impone ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alle Province e alle Città metropolitane di accelerare le operazioni di aggregazione dei bilanci di tutti i soggetti inclusi nel perimetro, così da poter predisporre gli atti in tempo utile per il consiglio di fine mese. La proroga contenuta nell'articolo 11-quater della legge 87/2021 trova infatti applicazione unicamente per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 23 luglio 2021).

Una problematica che può presentarsi frequentemente è quella legata alla indisponibilità del bilancio di esercizio da parte di uno dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Questo può verificarsi quando la società o il consorzio è in liquidazione, oppure quando vi sono problemi di governance o di tenuta dei conti tali per cui l'assemblea non si riunisce per deliberare. Il principio contabile allegato 4/4 al Dlgs 118/2011 prevede che l'oggettiva impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate giustifichi l'esclusione del soggetto dal perimetro. Ovviamente, continua il principio contabile, i casi di esclusione dal consolidamento per detto motivo devono essere estremamente limitati e riguardare solo eventi di natura straordinaria quali terremoti, alluvioni e altre calamità naturali. Per trovare una soluzione a tutti i restanti casi di indisponibilità del bilancio, il Dm 11 agosto 2017 ha disposto che «Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione».

In presenza di situazioni "deteriorate" che possono portare all'indisponibilità del bilancio, l'ente locale capogruppo (in persona del dirigente alle partecipate ovvero del responsabile finanziario/segretario), deve farsi parte diligente al fine di recuperare le informazioni necessarie. Oltre a trasmettere tempestivamente alla società o all'ente la delibera di inclusione nel perimetro e le relative direttive, dovrà esercitare, nelle sedi opportune, le prerogative di socio affinchè venga messo a disposizione, se non il bilancio, quanto meno una bozza del bilancio stesso.

Spesso, tuttavia, anche queste azioni cadono nel vuoto. Del resto, con l'ampliamento della platea di soggetti da consolidare hanno fatto ingresso nel perimetro le società miste in cui l'influenza del socio pubblico è indubbiamente più debole. In altri casi ci si trova di fronte a società per azioni aventi natura obbligatoria e ad azionariato diffuso, per cui la forza di persuasione del singolo ente con quote di partecipazione infinitesimali è pressochè nulla.

Questi casi non sono contemplati dal principio contabile, ponendo di fronte al dirigente/responsabile una serie di opzioni non facili da valutare. Non può essere certo una soluzione quella di non approvare il bilancio consolidato perché manca uno dei bilanci interessati. Così facendo l'ente locale diventerebbe a sua volta inadempiente rispetto ad un obbligo di legge, con tutte le conseguenze del caso (tra cui il divieto di assunzioni). Né tantomeno si può ipotizzare un'approvazione "parziale" del consolidato (senza uno dei bilanci), per poi tornare a riapprovarlo quando questo sarà disponibile. Ecco allora che dimostrare l'oggettiva impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento rimane l'unica soluzione percorribile, che ovviamente può essere fatta valere solo dopo aver dimostrato di essersi adoperati in ogni modo per acquisire i bilanci e solamente a ridosso della scadenza, non certo preventivamente, al fine di poter compiutamente rispondere ai rilievi che potrebbero essere mossi dall'organo di revisione, dalla Corte dei conti o dal Mef.

In tali casi sarà necessario che l'ente provveda a riapprovare il perimetro, escludendo il soggetto per il quale manca il bilancio. Nel caso in cui, a seguito di tale situazione, dovesse risultare un perimetro negativo, l'assenza dell'obbligo di consolidamento dovrà essere portata all'attenzione dell'organo consigliare, anche al fine di valutare l'adozione delle azioni più opportune.

Resta fermo poi l'onere dell'ente di attivarsi presso l'ente o la società al fine di rimuovere le cause di tale inerzia, fermo restando che il potere di incidere sul soggetto è tanto più rarefatto quanto minori sono le quote di partecipazione.

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