Il CommentoFisco e contabilità

Consulta, le possibili ricadute della decisione di escludere i mutui delle Regioni dal perimetro sanitario

di Ettore Jorio

La sentenza della Corte costituzionale n. 233/2022 (redattore Antonini) che ha estromesso il pagamento dei mutui contratti dalla Regioni dal perimetro sanitario, ha una sua valenza estensiva ed espansiva.

Va ben oltre la sanità
Proprio per questo tendente a sviluppare la sua efficacia a largo raggio, in una area sempre più vasta e significativa. Infatti, se da una parte il Giudice costituzionale ha dato priorità assoluta alla copertura dei Lea - tanto da non condizionarli a impegni di pagamento assunti anche per riequilibrare i conti della salute - dall'altra una prescrizione come questa va ad assumere efficacia anche in riferimento a tutti i Lep. Ovverosia ai livelli essenziali di prestazioni afferenti ai diritti civili e sociali da garantire ineludibilmente ovunque e a chiunque, secondo l'articolo 117, comma 2, lettera. m), della Costituzione.

Inciderà anche sul federalismo fiscale a regime
Di conseguenza, una tale ovvia ricaduta è da tenere nel dovuto conto con l'oramai prossimo – si spera – ingresso a regime della metodologia di finanziamento degli enti territoriali basata sulla combinazione costi/fabbisogni standard (sanità e sociale) e su questi ultimi autonomamente, allorquando finalizzati ad assicurare le funzioni fondamentali degli enti locali e i livelli di servizio regionali (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 17 novembre). Un tale criterio, ancorché diversificato, fonda infatti la sua esistenza sulla sufficienza delle risorse necessarie ad assicurare l'esigibilità dei detti livelli prestazionali, di spessore standardizzato, a tutta la comunità di riferimento regionale. Risorse incrementate, all'occorrenza, dalle quote del fondo perequativo nazionale per quelle Regioni, a minore capacità fiscale per abitante, che non riescano a fare proprio il sufficiente in tributi propri e in compartecipazioni sancite ex lege.
Da qui, l'applicabilità dei divieti sanciti dalla Consulta riferiti alla distrazione di somme destinate ad assicurare alla comunità nazionale una uguale erogazione dei diritti sociali cha vadano oltre la sanità. Quantomeno: l'assistenza sociale, la scuola (quanto ai costi di mantenimento, fatta eccezione per quelli riguardanti la didattica) e i trasporti pubblici locali (quanto a investimenti), cui l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione – legge delega 42/2009 e decreti delegati del 2010/2011 - riconosce una quota di fondo perequativo sufficiente ad assicurare il 100% della loro copertura.

La Consulta è da tempo che afferma il principio della certezza finanziaria dei Lep
La decisione costituzionale, oltre a fissare e rafforzare l'innegabile principio giuridico di certezza erogativa, assume una importante valenza sociale a sostegno delle prestazioni essenziali (nel caso di specie sanitarie), finalizzando in favore di esse l'obbligo di destinazione delle risorse ordinarie attribuite alle Regione (nella specificità, attraverso il Fondo sanitario regionale e, domani, dal fabbisogno standard nazionale). Ciò esteso dalla stessa Corte costituzionale a tutti i LEP sino al loro pieno soddisfacimento (si veda sentenza n. 275/2016). In buona sostanza, l'assunto della Consulta - stimolato dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, con l'ordinanza n. 1/2022/DELC del 17 gennaio 2022 (relatori Sucameli e Luberti) - è stato, relativamente all'assunzione dei mutui e alla loro restituzione al lordo degli interessi, non dissimile da quello parimenti sostenuto nella sua precedente sentenza n. 181/2015, afferente alla diversa species delle anticipazioni di liquidità.

Le risorse riguardanti i Lep non si toccano
Conseguentemente, la Consulta con la sentenza esaminata ha ritenuto improprio l'utilizzo delle risorse ordinarie a copertura dei ratei di mutui ovvero delle anticipazioni, comportanti entrambi una minore disponibilità delle risorse da destinare ai livelli essenziali delle prestazioni, determinata dal sostentamento dell'ammortamento rateizzato dei medesimi. Proprio per questo non comprimibili nella loro portata erogativa. In tal senso, il Giudice delle leggi ha esplicitamente ribadito, in linea con l'ulteriore propria sentenza n. 132/2021, «l'impossibilità di destinare (diversamente) risorse correnti, specificamente (di quelle) allocate in bilancio per il finanziamento dei Lea (e quindi dei Lep)». Da qui, la negata cittadinanza, nel plafond delle risorse funzionali ad assicurare i Lep, delle spese di ammortamento dei mutui (nel caso di specie, nel perimetro sanitario disegnato dall'articolo 20 del Dlgs 118/2011), per come ribadito nella sentenza n. 197/2019, in presenza di condizioni tali da mettere in pericolo la disponibilità «delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni». Ciò in quanto, questo genere di esborso non assicura affatto prestazioni finali, a diretta "riscossione" dell'utenza, bensì una spesa di carattere finanziario, in quanto tale meramente assorbente le risorse destinate ai Lep.

Si spera che il rinnovato Ddl Calderoli ne tenga conto
Tenuto conto di tutto ciò, si auspica la corretta applicazione delle regole contabili, relativamente all'onere di restituzione del prestito allo Stato, impeditive della loro distrazione dalla loro originaria finalità di essere utilizzate esclusivamente a finanziamento e garanzia di erogazione dei Lea e, dunque, dei Lep. Una indicazione giurisprudenziale che offre un serio contributo ad approfondire e al prevedere una corretta regolazione della materia nel riscrivere il cosiddetto Ddl Calderoli, propedeutico all'attuazione del migliore regionalismo differenziato.