Conti giudiziali, il vademecum per gli agenti contabili in vista della scadenza del 30 gennaio
Ciascuna gestione dovrebbe essere resa separatamente e per ciascuna di esse dovrebbe essere compilato il modello previsto
Si avvicina per gli agenti contabili la scadenza del 30 gennaio, termine entro il quale dovranno presentare all'amministrazione il "conto" della gestione intervenuta nel corso dell'esercizio 2020. A questo scopo devono essere utilizzati i modelli (21, 22, 23 e 24) specificamente contemplati dal Dpr 194/1996 che, per quanto adattabili, devono essere rispettati nei contenuti e nella struttura.
Si avvia così il primo "step" legato alla rendicontazione degli agenti contabili, attraverso la fase della "presentazione" che, come hanno affermato le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva (4/2020/CONS), consiste nella consegna del conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza in vista del successivo deposito, previa parificazione da parte del responsabile del servizio economico-finanziario.
È quindi utile ricordare alcune indicazioni, anche recenti, della magistratura contabile, allo scopo di predisporre i modelli in modo appropriato, nella prospettiva del più efficace svolgimento del giudizio di conto, che presuppone proprio la disponibilità del conto giudiziale.
Recentemente, è stato ribadito (Corte dei conti Calabria, sentenza n. 410/2020), con riferimento a un agente contabile della riscossione, che il conto non può più riportare una congerie di gestioni diverse, dal momento che la rendicontazione cumulativa impedisce il corretto ed efficace esame del conto giudiziale.
Ciascuna gestione dovrebbe essere resa separatamente e per ciascuna di esse dovrebbe essere compilato il modello ufficiale previsto, solo così si potrà dare contezza – per ciascuna gestione – delle operazioni effettuate, dei versamenti in tesoreria e del pareggio contabile (nel caso esaminato le gestioni riguardavano il servizio scuolabus, il servizio mensa ed il rilascio delle carte di identità).
Particolare è, anche ai fini della rendicontazione, la figura del sub-agente contabile, il quale non può essere chiamato (in tal senso Corte dei conti Marche, sentenza n. 197/2020) direttamente alla presentazione del conto della propria gestione.
Quest'ultima, infatti, deve trovare rappresentazione nel sub-conto che deve essere allegato ai conti ostensivi dell'intera gestione da parte dell'agente contabile principale, con la conseguenza che all'amministrazione può essere richiesta (da parte della magistratura contabile) soltanto la trasmissione del conto principale.
Considerando che la responsabilità dell'agente contabile è personale il conto giudiziale, inoltre, non potrebbe essere predisposto e sottoscritto cumulativamente da più agenti contabili: laddove si siano succeduti nel corso dell'esercizio più agenti, quindi, devono essere predisposti distinti modelli ciascuno per la frazione di anno interessata.
Rispetto alla predisposizione del modello 23, relativa alla gestione dell'economo, la magistratura contabile già in passato (Corte dei conti Veneto, sentenza n. 3/2017) aveva sottolineato come la compilazione non debba essere né sintetica né lacunosa, nella prospettiva di consentire la verifica della gestione svolta.
In particolare, non sarebbe ipotizzabile la mera esposizione dei riferimenti dei buoni economali, risultando indispensabile riportare l'indicazione delle spese secondo le tipologie esplicitate nel regolamento economale, rappresentando altresì gli estremi delle determinazioni trimestrali di discarico provenienti dal competente Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, recanti l'approvazione della gestione e dei relativi reintegri.
In linea generale, poi, il conto giudiziale dovrebbe riportare i movimenti intercorrenti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, considerando che devono rappresentare le operazioni intervenute nel corso del periodo amministrativo. Nondimeno, al fine di assicurare la "quadratura" delle partite è opportuno indicare altresì nei modelli i movimenti dei primi giorni del 2021, che hanno consentito la chiusura delle partite aperte nel corso del 2020 (ad esempio in relazione alle riscossioni intervenute a fine 2020).
Dopo la presentazione del conto giudiziale devono essere svolte le attività di parificazione (a cura del responsabile del servizio economico-finanziario) e deve essere effettuato, tramite il sistema SIRECO, il deposito presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nel termine di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel