Fisco e contabilità

Conto giudiziale, anticipazioni di tesoreria e fondo crediti di dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti

In rassegna la sintesi delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RESA DEL CONTO GIUDIZIALE E FALLIMENTOLa società incaricata del servizio di riscossione nella qualità di agente contabile di diritto o di fatto è sempre tenuta, anche dopo l'apertura del fallimento o di altra procedura concorsuale (ad esempio amministrazione straordinaria), a rendere il conto giudiziale anche con riferimento a gestioni contabili precedenti rispetto all'apertura di queste procedure. Ciò in quanto il giudizio per la resa del conto è un procedimento speciale finalizzato a garantire l'effettività dell'obbligo di resa del conto ed è strumentale ad attivare il giudizio di conto che ha carattere necessario e inderogabile, in quanto posto a tutela di interessi pubblici indisponibili e preordinato all'accertamento della regolarità della gestione contabile rappresentata nel conto giudiziale. Nei confronti di una società in fallimento incaricata della riscossione dei tributi locali, è possibile instaurare un giudizio per la resa del conto anche con riferimento a gestioni contabili antecedenti alla dichiarazione di fallimento a nulla rilevando la cessazione del rapporto contrattuale di riscossione.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA SICILIA - SENTENZA N. 16/2022

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E RELATIVA GESTIONE
L'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 222 del Dlgs 267/2000, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. La gestione della stessa si caratterizza per l'emissione da parte del tesoriere di provvisori in entrata e spesa - correlati rispettivamente a utilizzi e restituzioni/diminuzioni - cui segue la regolarizzazione da parte dell'ente, talché, a fine anno, l'anticipazione utilizzata e non restituita, risultante dalla differenza tra gli utilizzi e le restituzioni, rappresenta un debito da impegnare, sub specie di residuo passivo, segnatamente al titolo 5 della spesa (ex titolo III). Laddove, invece, vi sia un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, aggravato dalla reiterazione del ricorso alla stessa per interi esercizi l'ente sconfina in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'articolo 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge. È inoltre obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria e i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 5/2022

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E DEROGHE
Il principio contabile 4/2 stabilisce che spetta al Comune «individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere a un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli». Comunque, la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal Dlgs 118/2011, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, funzionali al principio dell'equilibrio. In funzione della scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate, il principio contabile richiede una "adeguata illustrazione" nella nota integrativa del bilancio di previsione. Questo onere non può considerarsi pienamente assolto qualora di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione. In difetto di questa oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di queste entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - DELIBERAZIONE N. 6/2022

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