Fisco e contabilità

Conto giudiziale, tempi di pagamento e riaccertamento dei residui: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Conto giudiziale modello 22

Il modello 22 (relativo alle partecipazioni) sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni. Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se tale rendicontazione riguarda «una responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio». Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’articolo 9 del Dlgs 175/2016 secondo la quale «per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato».

Sezione giurisdizionale regionale della Toscana – Sentenza n. 9/2024

Termini di pagamento e organo di revisione

L’attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento, oltre che rimuovere ostacoli a un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, specie in un periodo di grave crisi economica come quello attuale, potrebbe liberare ulteriori risorse, obbligatoriamente vincolate al fondo di garanzia dei debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività. In riferimento al rispetto della normativa in tema di tempi di pagamento, diventa, quindi, centrale il ruolo che sono chiamati ad assolvere gli organi di revisione degli enti locali a presidio dell’effettivo rispetto delle regole relative al pagamento dei debiti commerciali, nel quadro, più ampio, delle misure funzionali a garantire la corretta gestione della cassa e l’attendibilità delle relative previsioni. Compete ad essi verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’ente locale, di misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e ciò sia sotto il profilo della corretta gestione dei capitoli di spesa, che dell’allineamento dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, fornendo appositi chiarimenti in caso di riscontro negativo.

Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Deliberazione n. 11/2024

Riaccertamento dei residui

È evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. Il Comune deve provvedere alla «revisione delle ragioni del mantenimento […] dei residui», in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche; al fine del rispetto dell’articolo 228, comma 3, del Tuel non sono sufficienti prese d’atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell’intera mole delle poste contabili attive. Nel caso in cui l’avanzo d’amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo - Deliberazione n. 15/2024

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