Personale

Decentrati, trattative da avviare entro aprile

Compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione

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di Corrado Mancini

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni Locali detta tempi più stringenti per la contrattazione collettiva integrativa cercando di accelerarne l'avvio.

Innanzitutto viene confermato che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, ma i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, lettera a) del comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.

È, inoltre, confermato che l'ente provvede a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui sopra, la propria delegazione.

Poi, e qui sta la novità, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, riferita ai criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, lettera a), comma 4 che possono essere negoziati con cadenza annuale, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito della sessione negoziale, l'ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo per le risorse decentrate.

Un passo avanti nei confronti della posizione fortemente consolidata nella giurisprudenza contabile secondo la quale le amministrazioni locali sono chiamate a costituire tempestivamente il fondo per il salario accessorio del personale all'inizio dell'esercizio e avviare immediatamente il tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo, potendo in caso di ritardata stipula procedere, in via provvisoria, con l'atto unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili, nonché dei limiti stabiliti dall'articolo 40, comma 2 bis, del Dlgs 165/2001.

La cosiddetta «contrattazione tardiva» (e tale è già quella che interviene alla fine dell'esercizio di riferimento) costituisce una prassi diffusa costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile che ha ripetutamente manifestato forti dubbi in ordine alla liceità di contratti collettivi integrativi tardivi, in particolar modo se conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento e alla loro idoneità a costituire legittima fonte di pagamento dei vari istituti (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione. n. 86/2020; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 287/2011; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016).

In questo senso il nuovo contratto collettivo cerca di accelerare i tempi imponendo l'avvio della sessione negoziale, riferita i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 80 comma 1, del contratto tra le diverse modalità di utilizzo, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.

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