Contratto, arriva il buono pasto serale ma non raddoppia nella giornata
Pausa ferma nella durata minima di trenta minuti ma senza limite della durata massima di due ore
Il contratto sottoscritto il 16 novembre 2022 riscrive la disciplina sul servizio mensa e buono pasto, disapplicando la disciplina contenuta agli articoli 45 e 46 del contratto del 14 settembre 2000 e all'articolo 13 del contratto del 9 maggio 2006, traslocandola, ristrutturata, nell'articolo 35 del nuovo contratto.
È confermato che possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, di nuovo c'è che la stessa possibilità è riconosciuta, in alternativa, ai dipendenti che lavorino al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna.
L'alternatività, ovviamente, non tollera il raddoppio del beneficio nella stessa giornata.
Qualcosa cambia anche con riferimento alla durata minima e massima della pausa dedicata alla consumazione del pasto, che rimane ferma nella durata minima di trenta minuti ma che non incontra più il limite della durata massima delle due ore che albergava nella disciplina disapplicata.
Per quanto riguarda il piano negoziale, l'istituzione del servizio di mensa o, in alternativa, l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi, entra nella griglia delle materie oggetto di confronto, prima non elencata all'articolo 5 del contratto 2018, disapplicato e sostituito dall'articolo 5 del contratto del 16 novembre 2022.
La negoziazione si sposta in sede di contrattazione decentrata integrativa dove riferita all'individuazione di quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
L'articolo 35 del contratto del 16 novembre 2022 assorbe al comma 10, innovandolo, l'articolo 13 del contratto del 9 maggio 2006.
Nella sostanza la possibilità rimane la stessa, quella cioè di riconoscere il buono pasto anche a fronte di prestazioni lavorative che non sono separate in frazioni temporali distinte (mattia e pomeriggio, pomeriggio e sera, sera e notte) né interrotte dalla pausa pranzo.
La novità riguarda le descrizioni delle attività con riferimento alle quali sono individuate quelle particolari figure professionali che possono accedere al beneficio. Il nuovo contratto accoglie anche le attività di polizia locale e quelle rientranti nell'ambito museale, prima non specificate all'articolo 13 del contratto del 9 maggio 2006.