Convenzioni, fascia C, vice: sulle nuove regole per i segretari comunali ecco le istruzioni del Viminale
La nota del ministero dice che tra luglio e ottobre saranno iscritti all'albo 509 nuovi segretari vincitori del corso concorso Coa 6
I segretari neoassunti iscritti nella fascia C possono, per un periodo massimo di 6 mesi prolungabile a 1 anno, essere chiamati a svolgere la loro attività in Comuni fino a 5.000 abitanti, in luogo del tetto ordinario di prestare servizio in municipi fino a 3.000 abitanti. Nel calcolo della popolazione delle segreterie convenzionate si deve tornare ad assumere la somma degli abitanti dei Comuni e non più quella del solo ente capofila. Nei Comuni fino a 5.000 abitanti che non trovano il segretario, questo incarico può essere affidato fino a un massimo di 2 anni al vice che sia funzionario a tempo indeterminato di un ente locale. Sono queste le principali indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'Interno, Direzione centrale per le autonomie, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, protocollo n. 16015/2022 (Disposizioni di revisione dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali). Essa riassume le principali novità dettate dal legislatore sulla disciplina di questa figura di vertice degli enti locali.
La circolare informa inoltre che tra luglio e ottobre saranno iscritti all'albo 509 nuovi segretari vincitori del corso concorso Coa 6; che nel mese di luglio si avvieranno, con la preselezione, le procedure per l'assunzione di 345 nuovi segretari (numero destinato a crescere) e che il fabbisogno di questa figura è aumentato nel 2022 di 200 posti. In questo modo si dovrebbe potere coprire, almeno parzialmente, la forte diminuzione del loro numero e superare l'attuale condizione di emergenza, data da un numero complessivo di iscritti allo specifico albo assai ridotto. Nella nuova procedura concorsuale il corso di formazione continuerà a durare 8 mesi, con un aumento al suo interno dell'attività di tirocinio che passa da 2 a 4 mesi. É inoltre stata elevata dal 30% al 50% la riserva per i dipendenti pubblici. La circolare costituisce un utile documento riassuntivo delle novità dettate dal legislatore sulle regole applicabili ai segretari a partire dal 2020.
Sull'ampliamento del numero di Comuni in cui i segretari di fascia C possono svolgere la propria attività ci viene detto che la previsione dell'articolo 12-bis del Dl 4/2022 consente a questi soggetti di essere in servizio in Comuni singoli o associati fino a 5.000 abitanti se l'ente non è riuscito a trovarne uno di fascia B, con diritto all'erogazione del relativo trattamento economico; il tutto per un periodo massimo di 6 mesi prolungabile fino a 1 anno. In via ordinaria la soglia massima è di 3.000 abitanti. Occorre una specifica richiesta del sindaco e l'autorizzazione da parte del ministero dell'Interno. Le regole operative sono state dettate nel Decreto dello stesso Ministero del 29 aprile, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Viene ricordato che la popolazione residente nei Comuni legati da una convenzione di segreteria deve essere calcolata sommando quella di tutti gli enti e non considerando solamente quella del capofila. In questo modo si incentiva la gestione associata, visto che con l'aumentare della popolazione crescono il trattamento economico e la possibilità di potere concorrere per la iscrizione nella fascia superiore. Questa norma non costituisce una innovazione delle precedenti disposizioni contrattuali, ma della lettura assai restrittiva fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ci viene inoltre ricordato che è consentita la stipula di convenzioni di segreteria tra Comuni e Province.
L'ultimo punto oggetto della circolare è costituito dalla illustrazione delle disposizioni dettate per i vicesegretari fino a tutto l'anno 2023. Di norma essi possono svolgere l'incarico di segretario solamente per un periodo massimo di 120 giorni di vacanza della sede, oltre che essere ordinariamente investiti dei compiti di sostituzione in caso di assenza o impedimento o obbligo di astensione. La scelta dell'attivazione dell'incarico di vicesegretario appartiene alla sfera dell'autonomia organizzativa e va remunerata nell'ambito delle previsioni dettate dal contratto del personale e dei dirigenti e non di quello dei segretari comunali e provinciali. Nei Comuni fino a 5.000 abitanti o, se associati, fino a 10.000 che non riescono a trovare un segretario comunale neppure reggente o a scavalco, i sindaci possono conferire l'incarico al vicesegretario che può reggere tale ente per un periodo massimo di 24 mesi. Tale incarico, sulla base della richiesta del sindaco e previa autorizzazione del ministero, può essere conferito a un dipendente di categoria D dello stesso o di un altro ente locale in possesso dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso per la iscrizione all'albo dei segretari. Questi soggetti, che continuano ad essere funzionari e che risultano essere destinatari dell'incarico di vicesegretario, devono partecipare ad una specifica attività di formazione organizzata dallo stesso albo nazionale.