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Coronavirus - Nel «Cura Italia» sciolto il nodo sulle assenze degli immunodepressi

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di Consuelo Ziggiotto

Il bisogno di chiarezza sulla precisa identificazione dell'autorità sanitaria titolata a prescrivere l'assenza dal servizio fino al 30 aprile, dei lavoratori più fragili, trova soluzione nell'emendamento già approvato al Senato al decreto «Cura Italia».

La disposizione di difficile interpretazione, la cui portata applicativa risulta incerta, è l'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, laddove precisa che le competenti autorità sanitarie possono prescrivere l'assenza dal servizio nei casi di disabilità accertata e di rischio derivante da immunodeficienza dovuto a patologie oncologiche o allo svolgimento di terapie salvavita. Il tema riguarda sia la certificazione delle condizioni di salute, siano esse invalidanti o di condizione di rischio, che la prescrizione dell'assenza dal servizio.

La formulazione letterale del del decreto «Cura Italia» è generica al punto da legittimare la riconducibilità non soltanto dei medici specialistici ma anche dei medici di base.
Una lettura restrittiva di una disposizione così generica non soltanto si rappresenterebbe come una contraddizione in termini, ma finirebbe per vanificare l'intento primario della norma, quello cioè di proteggere dal contagio i soggetti più deboli, la cui esposizione al rischio metterebbe in serio repentaglio la loro salute quando non la vita stessa.
Il problema riguarda in particolare i soggetti che non hanno un certificato di commissione medica che abbia accertato la loro disabilità, ma che potrebbero essere annoverati tra i lavoratori fragili in ragione di un rischio derivante da immunodepressione o una particolare e fragile situazione derivante da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita. La situazione attuale fotografa medici di base che si rifiutano di rilasciare la certificazione attestante lo stato rischio derivante da immunodepressione, invitando i soggetti richiedenti, a rivolgersi ai servizi di medicina legale delle Asl competenti.

L'invito a interpretare la norma nella direzione di comprendere anche i medici di base fra le autorità sanitarie competenti a rilasciare le certificazioni richieste dalla norma, è stato rivolto dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, alle amministrazioni competenti in materia sanitaria e in materia di concessione dei benefici connessi alle assenze dal servizio, che tuttavia non si sono ancora espresse al riguardo.

L'orientamento sembra essere stato parzialmente accolto nell'emendamento proposto che modifica il testo originario della norma, dettagliando meglio l'alveo dei soggetti titolati a prescrivere l'assenza dal servizio e la condizione di salute che dà diritto all'assenza riconducibile all'articolo 19, comma 1, del Dl 9/2020.

Il testo modificato prevede che l'assenza dal servizio sia prescritta dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base, però, documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico legali.

Per agevolare la lettura gioverebbe una specifica circa la competenza dei medici di base, non soltanto di prescrivere l'assenza come è chiaramente inteso, ma anche quella di certificare lo stato di rischio derivante da immunodepressione, che invero appare chiaramente precluso dalla dicitura riformulata.

La nuova formulazione è chiara laddove legittima il medico di base a prescrivere l'assenza dove il soggetto è già in possesso di un riconoscimento dello stato invalidante (articolo 3, commi 1 o 3 della legge 104/1992), accertato da commissione medica, si palesa invece più complessa e lunga per i soggetti che non hanno il verbale di una commissione medica in mano e che devono quindi rivolgersi alle aziende sanitarie.

La disposizione introduce altresì l'obbligo di editare i riferimenti delle certificazioni emesse dai competenti organi medico legali, per la loro verifica, con la precisazione che non è imputabile alcuna responsabilità, neppure contabile, al medico di assistenza primaria nel caso in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito compiuto da terzi.

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