Coronavirus e cantieri, ecco come gestire l'impresa (dentro e fuori le zone rosse)
Il vademecum Ance sulle decisioni da prendere per limitare al minimo i contraccolpi per chi opera nell'edilizia privata e negli appalti pubblici
Come e quando comunicare al committente - sia pubblico, sia privato - la sospensione dei lavori. Come definire - ed eventualmente integrare - i contratti preliminari di compravendita. Quali indicazioni prudenziali adottare nel cantiere in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come accedere agli ammortizzatori sociali.
Sono alcune delle questioni legate ai rischi della diffusione del Coronavirus sulle quali l'Ance ha cercato di fornire - con uno snello vademecum - le prime risposte operative alle imprese che operano nei cantieri di edilizia privata oppure nelle opere pubbliche, sia in qualità di appaltatori che di subappaltatori. Le istruzioni si rivolgono sia alle imprese che si trovano a operare nelle zone rosse del Nord Italia, sia in qualsiasi altra parte d'Italia.
La prima cosa importante per limitare le conseguenze dovute all'arresto dell'attività è comunicare tempestivamente e correttamente al committente l'interruzione dei lavori e fare in modo che il lavoro svolto venga pagato. «Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente - suggerisce nella comunicazione - è opportuno verificare l'esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo». Se non ci sono clausole in tal senso, il vademecum suggerisce di «attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell'appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione».
Anche nei contratti di compravendita occorre gestire la sospensione dei lavori informando correttamente il promissario acquirente, perché nei contratti è in genere prevista una data di conclusione dei lavori. «Nel caso di sospensione dei lavori - si legge nella guida - sarà necessario darne immediata comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non espressamente previste, tramite Pec o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di definire, non appena possibile, nuovi termini di adempimento».
Utili suggerimenti anche sulla fase di trasporto delle terre e rocce da scavo, regolate dal Dpr 120/2017. «Per i cantieri non soggetti a VIA-AIA e per quelli soggetti a VIA-AIA con volumi di scavo sino a 6000 mc - ricorda per esempio la guida - il termine di proroga ordinario massimo è di 6 mesi ed è accordabile per circostanze "sopravvenute, impreviste o imprevedibili" (art. 21 DPR 120 /17). Si evidenzia che se la proroga non è concessa il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale».
La guida dell'Ance
Le istruzioni operative dell'Ance
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