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Coronavirus/4 - Obbligo di misurazione della temperatura corporea per accedere ai cantieri

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di Manuela Sodini

Il nuovo protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri – fase 2, siglato la scorsa settimana dalle associazioni di categoria e le parti sociali, integra i contenuti di quello sottoscritto a marzo, definendo nuove misure in vista della progressiva riapertura nei cantieri ed è aggiornato anche in base al protocollo messo a punto dal Governo il 24 aprile e relativo a tutti i settori produttivi.
Nel documento sono fornite indicazioni operative per aumentare in tutti i cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, seguendo la logica della precauzione e le indicazioni dell'autorità sanitaria.

La scheda di sintesi
La scheda di sintesi pubblicata sul sito insieme al protocollo permette una lettura ancora più agevole delle regole principali che vengono suddivise in sezioni dedicate a questi aspetti: informazioni che il datore di lavoro deve fornire a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel cantiere, dispositivi di protezione individuale, modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, pulizia e igiene nel cantiere, gestione spazi comuni (mense, spogliatoi), organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni), gestione di una persona sintomatica in cantiere, esclusione dalle penali per ritardi nei lavori.
In particolare, le informazioni che il datore di lavoro deve diramare, anche mediante appositi cartelli visibili, riguardano i seguenti obblighi: controllo della temperatura corporea, se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso al cantiere, rispetto di tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale; preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Oms.
Proprio riguardo al controllo della temperatura corporea si può osservare una differenza rispetto al Protocollo relativo a tutti i settori produttivi, in quest'ultimo la rilevazione per l'accesso ai luoghi di lavoro non risulterebbe obbligatoria a differenza del Protocollo cantieri, differenza rilevabile anche nei precedenti protocolli di marzo.

Scadenze Durc
Nel comunicato stampa che accomopagna il protocollo, la ministra De Micheli anticipa l'impegno del Governo di fissare al 15 giugno il termine di validità dei Documenti di Regolarità Contributiva (Durc) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile mediante una modifica di legge che sarà inserita nel prossimo decreto legge di fine aprile.

Il protocollo cantieri

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