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Corte dei conti, danno erariale al dirigente comunale per la perdita del contributo della fondazione bancaria

La decisione arriva dalla sezione giurisdizionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana e riguarda la mancata comunicazione degli elementi essenziali del progetto

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di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

Dirigente comunale condannato per danno erariale a seguito della revoca del contributo deliberato da una fondazione bancaria per la mancata comunicazione del prolungamento dei lavori oltre il termine originariamente convenuto. Con sentenza n. 186/2020 la sezione giurisdizionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana ha accolto le richieste della procura erariale, confermando la condanna al pagamento in favore del Comune dell'importo di 50mila euro.

Il fatto
Una fondazione bancaria si era assunta l'impegno di concedere al Comune un contributo di 100mila euro per un intervento di restauro e pulizia dei portoni lignei, delle vetrate artistiche e del paramento murario di una chiesa del territorio. Nell'ambito della convenzione sottoscritta era stato anche fissato il termine per l'ultimazione degli interventi al 31 dicembre 2011, salva eventuale proroga dei lavori (in effetti verificatasi) che – per esplicita previsione – doveva comunque essere tempestivamente comunicata all'ente erogatore del finanziamento. La comunicazione, tuttavia, non era stata eseguita con la conseguenza che la fondazione aveva disposto la revoca del finanziamento.

La decisione
Secondo la sentenza, nella fattispecie, il responsabile del procedimento rivestendo anche a qualifica di dirigente del settore competente, aveva obbligo, in base all'articolo 107, comma 3, lettera d), del Tuel, di curare anche l'adozione degli atti finanziariamente onerosi e la loro copertura. É consequenzialmente respinta la tesi secondo cui la gestione diretta, da parte degli organi politici, del rapporto convenzionale con la fondazione, non avrebbe consentito al dirigente interessato di conoscere la necessità di fare pressione sui vertici per comunicare all'ente finanziatore il protrarsi dei lavori.
Acclarata la grave negligenza del convenuto, quindi, resta indiscusso anche il nesso causale rispetto al danno prodotto, in quanto l'accordo stipulato con il Comune prevedeva espressamente la possibilità di revoca del contributo nel caso, tra l'altro, di mancata comunicazione degli elementi essenziali del progetto tra cui il termine di ultimazione, successivamente in effetti intervenuta, e l'omissione è attribuibile al responsabile del procedimento.
L'inerzia degli organi politici, in ogni caso, se non può assumere rilievo alcuno per scriminare la condotta del convenuto, incide sul quantum debeatur, posto che l'esclusività delle funzioni gestorie in capo alla dirigenza non può esonerare da responsabilità gli organi politici, ove sia ravvisabile un concorso causale concreto alla produzione del danno. Il risarcimento, in dipendenza del concorso causale di altri comportamenti omissivi, quindi, può ritenersi riducibile della metà rispetto al petitum.
In conclusione, secondo i giudici contabili, sono sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale: dal rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata (fondato sul rapporto di impiego con il Comune), all'antigiuridicità della condotta (inadempimento agli obblighi imposti dalle funzioni di responsabile unico del procedimento e, in particolare, degli obblighi di comunicazione nei confronti dei terzi), fino al danno erariale, consistente nella perdita del finanziamento, e nel conseguente accollo delle spese da parte delle finanze comunali, e il nesso di derivazione causale tra condotta e danno. Risulta provato infine anche l'elemento soggettivo, insito nell'attribuibilità all'interessato, quantomeno sotto il profilo della colpa grave, individuata nella difformità dalla condotta doverosa ed esigibile in base alla posizione ricoperta e dei conseguenti doveri di ufficio rispetto a quella tenuta.

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