Fisco e contabilità

Corte dei conti, le entrate da escludere ai fini del fondo garanzia sono solo le vincolate di cassa

Il chiarimento arriva dalla sezione regionale di controllo per la Campania

di Patrizia Ruffini

Ai fini del calcolo dell'accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali, l'esclusione degli «stanziamenti di spese che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione» è riferita solo ai vincoli di cassa. Il fondo deve, dunque, essere calcolato sulle spese vincolate solo in termini di competenza; sottrarre anche quest' ultime (che sono liberamente disponibili in termini di cassa) comporterebbe un ingiustificato alleggerimento dell'incidenza di questo accantonamento sul bilancio dell'ente, non coerente con la ratio dell'istituto. Il rilevante chiarimento, che spazza via l'interpretazione diffusa nella prassi, arriva dalla Corte dei conti (deliberazione n. 4/2022, della sezione regionale di controllo per la Campania) affrontando le modalità di determinazione dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali. Si tratta di un tema attuale in queste settimane, in vista del termine del 28 febbraio relativo al suo accantonamento tra le spese dell'annualità 2022 del bilancio di previsione o del bilancio provvisorio.

Per contrastare il fenomeno dei ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha introdotto, con la legge n. 145 del 2018, alcune disposizioni, fra cui il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (Fgdc).

Qualora l'ente non rispetti i tempi di pagamento o non riduca a sufficienza lo stock di debiti commerciali, sarà tenuto, entro il 28 febbraio, a stanziare nella parte corrente del bilancio, con delibera di giunta, un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Nell'ipotesi di mancata riduzione del 10% del debito commerciale oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, il fondo è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti di bilancio relativi alla spesa per acquisto di beni e servizi. La percentuale di accantonamento scende: al 3% per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, al 2 per cento per ritardi compresi tra undici e trenta giorni e all'1% per ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Circa il criterio di determinazione dell'accantonamento al Fondo occorre defalcare, dagli stanziamenti riguardanti la spesa per l'acquisizione di beni e servizi, quelli correlati a risorse con «specifico vincolo di destinazione».

Per comprendere quali voci debbano essere escluse, i giudici contabili richiamano la ratio sottesa all'istituzione del Fondo: approntare strumenti adeguati in relazione alla finalità di indurre l'ente a conseguire giacenze di cassa proprio per estinguere le obbligazioni che esso ha assunto. Alla luce di questo aspetto, concludono i magistrati, l'esclusione concernente gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione va limitata alle sole ipotesi in cui il regime vincolistico opera anche in termini di cassa, oltre che di competenza. La sussistenza di un vincolo anche in termini di cassa rende, infatti, ragionevole l'esclusione di queste spese, in quanto l'esigenza di un accantonamento a garanzia del pagamento dei debiti commerciali, in tal caso, è attenuata dalla sussistenza di un regime vincolistico operante anche in termini di cassa.

Sulle entrate vincolate di cassa, infine, i principi guida sono stati enunciati dai giudici della Sezione della Autonomie (deliberazione n. 31/2015), secondo cui la cassa vincolata è alimentata dalle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti si può formare il vincolo, in osservanza del principio generale di unità del bilancio, che rimane prevalente in tutte le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione del settore pubblico.

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