Fisco e contabilità

Corte dei conti, incognita relazione di fine mandato nei 1.298 Comuni con le elezioni rinviate a ottobre, ma l'errore è «scusabile»

Nel 2020 lo spostamento della data delle elezioni per l'emergenza sanitaria non ha fatto cambiare la scadenza della relazione di fine mandato

di Patrizia Ruffini

Nel 2020 lo spostamento della data delle elezioni per l'emergenza sanitaria non ha fatto cambiare la scadenza della relazione di fine mandato, che invece ha continuato a far riferimento al mandato iniziale. I sessanta giorni previsti dall'articolo 4, comma 2, del Dlgs 149/2011, erano pertanto da calcolare a ritroso, a decorrere dal termine del mandato e non da quello della data delle nuove elezioni. La decisione arriva dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti (sentenza n. 5/2021), che hanno affrontato il caso di un Comune toscano a cui, con riferimento all'anno 2020, la Sezione di controllo ha contestato la violazione della legge secondo cui il sindaco ha l'obbligo di redigere la relazione di fine mandato, secondo una data scansione temporale.

A seguito della legislazione d'emergenza che ha procrastinato la data di svolgimento delle elezioni, limitatamente all'anno 2020, l'articolo 1, comma 1, lettera b) del Dl 26/2020 ha fissato le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, ordinariamente previste a maggio-giugno, in una finestra temporale compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020. La data di effettivo svolgimento delle elezioni è stata individuata con decreto del ministero dell'Interno 15 luglio 2020, nei giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020.

I giudici contabili, nell'analizzare il ricorso, hanno affermato che mentre la legge disciplina articolatamente il caso della scadenza ordinaria e dello scioglimento anticipato del consiglio, non altrettanto fa nel caso di proroga del mandato. Probabilmente a causa di ciò, sia la Sezione di controllo che il Comune ricorrente (nonché numerose pronunce giurisprudenziali) fanno decorrere il termine di scadenza a ritroso dalla data delle elezioni, ritenendo che la scadenza del mandato coincida con la data delle nuove elezioni.

Secondo la ricostruzione dei giudici contabili delle Sezioni riunite, l'analisi delle norme, nello specifico l'articolo 51 del Tuel e l'articolo 1 della legge 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge 182/1991 dispone che «Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre» Ancora, il successivo comma 2 chiarisce che «Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione».

Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (articolo 51 del Tuel), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni. In tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (articolo 4, comma 2, del Dlgs 149/2011).

Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell'ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (articolo 4, comma 3, del Dlgs 149/2011 e articolo 2 della legge 182/1991): la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni».

Nell'ipotesi oggetto del ricorso, ci si trova di fronte a una fattispecie non contemplata dalle norme: l'articolo 1, comma 1, lettera b) del Dl 26/2020 ha infatti spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato.

In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di «prorogatio» delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall'articolo 1 del Dl 293/1991.

Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo "ordinario" di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario. Nel caso considerato, poiché il sindaco era stato eletto il 14 giugno 2015, il mandato è scaduto il 14 giugno 2020. La relazione di cui all'articolo 4 del Dlgs 149/2011, avrebbe dovuto dunque essere redatta in un lasso temporale compreso tra la chiusura dell'esercizio 2019 (ossia il 1° gennaio 2020) e (non oltre) il 14 aprile 2020 (60 giorni dalla scadenza del mandato). Tuttavia nel 2020 anche questo termine è stato prorogato in avanti, per effetto dell'articolo 37 del Dl 23/2020, che ha sospeso tutti i termini amministrativi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Di conseguenza, il termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato, essendo un termine fisso, sarebbe scaduto il 16 maggio 2020.

I giudici concludono il ricorso considerando che la violazione da parte del Comune è avvenuta per un errore di diritto scusabile che interrompe il nesso di imputabilità soggettiva.

Dalla lettura della sentenza non si evince, tuttavia, se il criterio affermato trovi applicazione anche ai 1.298 Comuni che nell'anno 2021 avranno le elezioni amministrative in una finestra temporale che va dal 15 settembre al 15 ottobre (Dl 25/2021).

Nel 2021, l'applicazione dei principi affermati dai giudici nella sentenza, dovendo fare riferimento al mandato iniziato nel 2016 che terminerà il 6 giugno (a seguito delle elezioni 5 giugno 2016) comporterebbe per le relazioni di fine mandato il termine del 6 aprile. Per gli enti che hanno avuto il ballottaggio, invece, la scadenza slitterebbe al 19 aprile.

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