Corte conti, la mancata movimentazioni di denaro non fa venir meno gli obblighi di rendicontazione dell'agente contabile
La relazione sull'attività svolta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 fa il punto sulle questioni di maggior rilievo
La mancanza di movimentazioni di somme di denaro non fa venir meno gli obblighi di rendicontazione a carico dell'agente contabile. La relazione sull'attività svolta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, presentata il 9 febbraio dalla Corte dei conti, consente di fare il punto sulle questioni di maggior rilievo affrontate, nell'anno appena passato, in tema di giudizi di conto.
Con la sentenza n. 116/2022, la sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna, a seguito dell'inadempimento dell'agente contabile titolare di una struttura ricettiva sita in Bologna, aveva disposto la compilazione d'ufficio, a cura del Comune, dei conti giudiziali relativi alla gestione delle somme di denaro dalla stessa riscosse, negli anni 2016, 2017 e 2018, a titolo di imposta di soggiorno versata dai clienti.
In data 3 settembre 2021, il Comune di Bologna depositava i conti giudiziali, i quali evidenziavano l'avvenuta riscossione e versamento, da parte dell'agente contabile, della somma di € 20,00 a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 2016, assente invece nei seguenti due anni.
La mancata movimentazione di somme di denaro, da parte dell'agente contabile, in un dato esercizio (compresa l'ipotesi, verificatasi nel caso in esame, di assenza di riscossioni) non incide – a parere dei giudici contabili - sulla sussistenza della gestione contabile e non fa venir meno gli obblighi di rendicontazione a carico dell'agente, al fine di consentire una complessiva valutazione della sua gestione, anche in continuità con gli esercizi precedenti e seguenti (Sezione giurisdizionale Marche, sentenza n. 241/2021), con necessità di una pronuncia di merito sulla regolarità della stessa.
Un'ulteriore sentenza riportata nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario chiarisce che, nel caso in cui l'agente contabile incaricato della riscossione dei tributi sia una società di capitali, l'obbligo di resa del conto ricade sempre su quest'ultima, ugualmente se fallita e anche per gestioni contabili anteriori all'apertura del fallimento. Tale obbligo, ha affermato la sezione giurisdizionale per la Sicilia, con la sentenza n. 16/2022, deve essere assolto dal curatore fallimentare, il quale ha la titolarità della legittimazione processuale della società fallita, per tutti i rapporti di diritto patrimoniale, fra i quali è da ricomprendere l'oggetto del giudizio per resa del conto, strumentale all'attivazione del giudizio di conto.
É, perciò, possibile instaurare, nei confronti di una Società in fallimento incaricata della riscossione dei tributi locali, un giudizio per la resa del conto, anche con riferimento a gestioni contabili antecedenti alla dichiarazione di fallimento, a nulla rilevando la cessazione del rapporto contrattuale di riscossione ex articolo 72 della legge fallimentare (Rd 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche), poiché quello che viene in rilievo è il fatto che la Società abbia svolto, anche in via di fatto, tale gestione contabile con maneggio di denaro pubblico.
Monitoraggio trimestrale e relazione al conto annuale, le verifiche del revisore
di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel